Martedì, 12 Luglio 2022 17:07

Militari. Cause di servizio. Parere contrario del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

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Sei un militare? Hai chiesto il riconoscimento di una causa di servizio per infermità-malattia contratta in servizio? Hai avuto un parere contrario dal Comitato di Verifica e quindi il respingimento della tua istanza. Cosa fare?

 

 

Prendiamo spunto da un caso trattato dallo studio.

 

 

Indice

Un caso realmente accaduto

Vediamo cosa dice la Legge

Vediamo ora cosa dicono i Giudici

Come chiedere assistenza legale

 

Un caso realmente accaduto

 

 

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri avanza richiesta per il riconoscimento di una causa di servizio dopo che gli viene diagnostica una grave malattia tumorale.

Il militare attribuisce la casualità della malattia al particolare servizio prestato, quale appartenente all’Arma dei Carabinieri, in due missioni all’estero: una nei Balcani e una in Iraq. Entrambe aree d’impiego notoriamente bersaglio di bombardamenti con uranio impoverito (tutti i metalli pesanti sono tossici e tendono ad accumularsi nell’organismo, con particelle che possono essere inalate, bevute ed introdotte con gli alimenti).

Il carabiniere assume di essere stato colpito dalle citate contaminazioni segnalando che l’uranio impoverito aumenta considerevolmente il rischio di tumori anche nel sangue e che gli effetti non si manifestano immediatamente, ma con il passare del tempo in forza di una lungo latenza di questo potentissimo aggressivo tossico.

Il militare, pur intervenendo nel procedimento amministrativo instauratosi, purtroppo, non vede soddisfare la propria richiesta, il Comitato di Verifica non ritiene sussistere il nesso di casualità tra malattia e servizio, e, purtroppo, dopo poco meno di due anni, muore proprio quale conseguenza della malattia.

I familiari, convinti della fondatezza della domanda del proprio congiunto, si rivolgono all’Avv. Francesco Pandolfi. Al TAR competente viene contestata l’erronea valutazione ed istruttoria del Comitato di Verifica e il conseguente annullamento del Decreto di rigetto dell’istanza del militare.

 

 

 

Il TAR Puglia, con sentenza del 27 aprile 2022 accoglie il ricorso, condanna il Ministero della Difesa a rifondere le spese di giudizio e il Comitato a riesaminare il proprio parere.

 

 

 

Vediamo cosa dice la Legge

Il D.P.R. n. 461 del 2001 affida (artt. 11 e 12) al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il compito di accertare l’esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere di tale organo, non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento finale in conformità al giudizio di questo organo.

Qualora, l’Amministrazione, “per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato”. In tal caso, “l’Amministrazione adotta il provvedimento (…) motivandolo conformemente al parere del Comitato” (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001).

 

In altre parole, l’Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere.

 

 

 

Vediamo ora cosa dicono i Giudici

Il TAR rammenta che il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

Il Giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti Autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Sposando le tesi rappresentate dalla difesa, il G.A. rileva che il contestato parere appare inficiato da difetto di istruttoria, che si traduce in una motivazione non idonea.

 

 

 

In particolare, rileva il Collegio che costituisce un fatto non controverso che il militare ha prestato servizio in due diverse missioni internazionali.  Su tale base il Collegio osserva, inoltre, che deve escludersi la necessità che l’esistenza del nesso causale, tra la grave malattia contratta ed i servizi svolti in teatri di guerra all’estero (Bosnia e Iraq) sia da dimostrare con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una dimostrazione, di tipo probabilistico-statistico, a partire dalle condizioni generali note in relazione ai teatri operativi principali, tra i quali quello in cui ha operato il militare.

 

Secondo gli indirizzi più recenti che si stanno consolidando nella giurisprudenza amministrativa “…Nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare”

 

Il Giudice quindi, afferma che, una volta fornita da parte ricorrente la prova del servizio espletato in contesti certamente interessati dall’uso dell’uranio impoverito e dalla presenza di metalli pesanti nonché la prova dell’esposizione significativa (rilevante) alla sostanza nociva da parte del militare per l’attività in tale contesto svolta, possa ritenersi tendenzialmente provata, in base a massime di esperienza ed al criterio del “più probabile che non”, anche l’efficacia causale di tale esposizione nell’insorgenza di una delle malattie rientranti, in base agli studi in materia, nel novero di quelle che possono insorgere in dipendenza dell’esposizione agli agenti patogeni propri dei contesti bellici sopra passati in rassegna.

 

 

Come chiedere assistenza legale

Avere un supporto legale è semplice:

chiamare lo Studio legale Pandolfi – Mariani 3286090590 - 3292767858,

oppure scrivere una mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2022 volte Ultima modifica il Martedì, 12 Luglio 2022 20:44
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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