Spesso l’Amministrazione non accoglie la richiesta di trasferimento del Militare adducendo la mancanza di posti vacanti che il richiedente può coprire nella caserma di destinazione, in base alla proprio ruolo, grado e posizione organica.
In verità nella decisone finale non devono essere valutati solo gli interessi dell’Amministrazione, ricopre un peso importante anche la tutela e la cura del diversamente abile e della sua famiglia, detti diritti trovano tutela certamente nella Costituzione, ma, nello specifico, sono protetti dalla legge 104/1992, la quale all’art 33 comma 5 espressamente prevede la possibilità per il dipendente di : “scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
L’amministrazione dal suo canto vede protetti i suoi diritti dall’art 981 comma 1 lettera b) del Codice dell’Ordinamento Militare, il quale subordina l’applicabilità dell’art. 33 L. 104/1992 “compatibilmente con il proprio status e nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado, vacanti nella sede di destinazione”
Ed allora ci si domanda: quale diritto prevale?
Orbene, non si può rispondere a questa domanda in modo netto poiché la giurisprudenza del giudice Amministrativo sul punto non è univoca.
Nel dettaglio
Il diritto all’assistenza ha certamente un peso rilevante, ma l’Amministrazione, in forza dell’art 981 del c.o.m., può esercitare un’ampia discrezionalità sulla decisione finale.
A tutela del Militare richiedente va ribadito però che discrezionalità non significa libero arbitrio, il principio giuda per la decisione è che l’Amministrazione (sia di partenza che di destinazione) non subisca alcun pregiudizio dal trasferimento del dipendente.
Un tale giudizio però deve essere sorretto da un’attenta e adeguata motivazione, in poche parole il discrimine basato sui principi dettati dall’art. 981 c.o.m. necessitano di una valutazione scrupolosa e dettagliata, da valutare caso per caso.
Pertanto un provvedimento di rigetto potrà dirsi adeguatamente motivato solamente se ancorato su dati concreti, oggettivi e soprattutto controllabili da parte del richiedente.
In conclusione possiamo dire che in questi casi la discrezionalità dell’Amministrazione resta comunque molto forte, ma i dati concreti su cui questa deve basare la decisione lasciano al Militare richiedente un’ampia possibilità di controllo e di tutela dei propri diritti nonché di quelli del familiare bisognoso di assistenza.
Avv. Alessandro Mariani
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