Martedì, 12 Luglio 2022 20:44

Militari. Come ottenere il trasferimento per assistere il familiare malato ai sensi della legge 104/1992 art. 33

Scritto da

 

Spesso l’Amministrazione non accoglie la richiesta di trasferimento del Militare adducendo la mancanza di posti vacanti che il richiedente può coprire nella caserma di destinazione, in base alla proprio ruolo, grado e posizione organica.

 

 

In verità nella decisone finale non devono essere valutati solo gli interessi dell’Amministrazione, ricopre un peso importante anche la tutela e la cura del diversamente abile e della sua famiglia, detti diritti trovano tutela certamente nella Costituzione, ma, nello specifico, sono protetti dalla legge 104/1992,  la quale all’art 33 comma 5 espressamente prevede la possibilità per il dipendente di : “scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.

 

 

 

L’amministrazione dal suo canto vede protetti i suoi diritti dall’art 981 comma 1 lettera b) del Codice dell’Ordinamento Militare, il quale subordina l’applicabilità dell’art. 33 L. 104/1992 “compatibilmente con il proprio status e nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado, vacanti nella sede di destinazione”

 

 

Ed allora ci si domanda: quale diritto prevale?

Orbene, non si può rispondere a questa domanda in modo netto poiché la giurisprudenza del giudice Amministrativo sul punto non è univoca.

 

 

Nel dettaglio

Il diritto all’assistenza ha certamente un peso rilevante, ma l’Amministrazione, in forza dell’art 981 del c.o.m., può esercitare un’ampia discrezionalità sulla decisione finale.

A tutela del Militare richiedente va ribadito però che discrezionalità non significa libero arbitrio, il principio giuda per la decisione è che l’Amministrazione (sia di partenza che di destinazione) non subisca alcun pregiudizio dal trasferimento del dipendente.

Un tale giudizio però deve essere sorretto da un’attenta e adeguata motivazione, in poche parole il discrimine basato sui principi dettati dall’art. 981 c.o.m. necessitano di una valutazione scrupolosa e dettagliata, da valutare caso per caso.

 

 

 

Pertanto un provvedimento di rigetto potrà dirsi adeguatamente motivato solamente se ancorato su dati concreti, oggettivi e soprattutto controllabili da parte del richiedente.

In conclusione possiamo dire che in questi casi la discrezionalità dell’Amministrazione resta comunque molto forte, ma i dati concreti su cui questa deve basare la decisione lasciano al Militare richiedente un’ampia possibilità di controllo e di tutela dei propri diritti nonché di quelli del familiare bisognoso di assistenza.

 

 

 

Avv. Alessandro Mariani

Come chiedere assistenza legale

Avere un supporto legale è semplice:

chiamare lo Studio legale Pandolfi – Mariani 3286090590 - 3292767858,

oppure scrivere una mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 1123 volte Ultima modifica il Martedì, 23 Agosto 2022 18:03
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.