la presenza di altri congiunti non è di per sé motivo di rigetto della domanda di trasferimento proposta dal militare. Abolizione della figura del c.d. “referente unico”
Il caso:
Un appartenente all'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente presso la Legione Carabinieri Campania, chiede l'annullamento della determinazione con la quale il Comando Generale dell'Arma decide il non accoglimento dell'istanza ai sensi della Legge 104/92, per il trasferimento in un reparto del Comando Legione Carabinieri Puglia, sulla base di 3 motivi:
-1) il genitore, portatore di handicap, non è privo di assistenza vista la presenza in loco dei familiari;
-2) c’è la necessità di mantenere gli attuali volumi di forza del reparto d'impiego e di tutti i Comandi sovraordinati deficitari, nel complesso, di personale;
-3) c’è poi la necessità di preservare l'efficienza del reparto di appartenenza, che opera in un territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il tono dell’Amministrazione Militare è perentorio quindi, anzi sembra del tutto impenetrabile e non contestabile.
Ma procediamo per gradi e passiamo a esaminare, per sommi capi, i motivi di ricorso.
La sostanza del ricorso del militare:
-4) Sull’aspetto delle esigenze di servizio, il militare si lamenta della insufficienza della motivazione: dice infatti che questa non sembra corroborata da valutazioni certe e riferimenti numerici chiari, soprattutto con riferimento alla pianta organica e alle politiche di trasferimento;
-5) Inoltre prospetta anche la violazione di legge, considerato che i requisiti di esclusività e continuità si devono ritenere superati dalla legge e dalle sentenze;
-6) Altresì, mette in risalto il travisamento dei fatti: nessuno degli altri familiari può realisticamente prendersi cura del familiare;
-7) Poi segnala l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altri militari, neo promossi e già assegnati in Puglia.
Riassunti i motivi di ricorso, vediamo adesso l’orientamento dei giudici amministrativi del primo grado.
La decisione del Tar:
Favorevole al militare (Tar Salerno sez. 2, sentenza n. 1058 del 12 giugno 2017).
Inevitabile il richiamo alle regole in materia:
l'art. 33 comma 5 legge n. 104/92 prevede che il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La norma è applicabile al personale militare compatibilmente con il proprio stato e nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.
Ora, pur non essendo il trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 un diritto assoluto del dipendente interessato, quando si vanno a graduare gli interessi coinvolti, se sussiste per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta l’assistenza alla persona in condizione di handicap prevale ed è prioritaria rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale (che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata).
Un consiglio per situazioni analoghe:
Puntare all’accoglimento del ricorso tenendo a mente i 4 criteri ben spiegati dal Tar Salerno:
-le esigenze di servizio devono essere riscontrate con dati reali;
-i doveri dell’appartenente all’Arma non sono in assoluto prevalenti su tutto, ma vanno ben motivati all’interno della decisione di diniego;
-non ha alcun significato la permanenza del militare per un periodo minimo di permanenza nell’attuale reparto.
-la presenza di altri familiari non è motivo automatico di rigetto della domanda e, a tal proposito, si soggiunge che l’istituto in parola è stato oggetto di ultima modifica da parte del Legislatore che con il D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105, ha abrogato la figura del c.d. “referente unico”, fornendo una chiara ulteriore interpretazione estensiva della norma, costituzionalmente orientata alla massima tutela del disabile.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso o un’istanza, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail dello studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente studio Pandolfi & Mariani all’utenza mobile:
3286090590 o 0773487345