Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni
Bere, guidare e… soffiare?
Una rimpatriata al pub tra amici di vecchia data; un mesiversario ricordato a stento, o, a esser sinceri, solo grazie a qualche applicazione istallata sul nostro cellulare; il matrimonio di un fratello, di una sorella, o magari quello del vicino, che in realtà avremmo sperato non ci invitasse proprio, hanno poco in comune, o meglio, poco più di qualche brindisi per festeggiare prima di rientrare a casa e la paura che quello stesso brindisi possa costarci la patente.
Quando saliamo in macchina dopo aver bevuto anche solo un prosecco, infatti, finiamo spesso per domandarci se riusciremmo a superare un eventuale alcool test, cosa potremmo rischiare se il “palloncino” dovesse darci luce rossa e ancora se è possibile rifiutare di sottoporci all’etilometro o al prelievo del sangue per la verifica del tasso alcolemico.
Indice
Guida in stato d’ebbrezza: la normativa
Guida in stato d’ebbrezza: l’accertamento
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
Rifiuto di sottoporsi al “test del palloncino”
Guida in stato d’ebbrezza: la normativa.
Cosa stabilisce la normativa italiana in merito alla guida in stato di ebbrezza e alle relative sanzioni previste?
La Legge stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- ammenda da 500 a 2000 euro,
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
- ammenda da 800 a 3200 euro,
- arresto fino a 6 mesi,
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- ammenda da 1500 a 6000 euro,
- arresto da 6 mesi ad un anno,
- sospensione patente da 1 a 2 anni,
- sequestro preventivo del veicolo,
- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).Si è inoltre soggetti alla revoca della patente quando il conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente o quando si dimostra recidivo nell’arco temporale di un biennio.
Guida in stato d’ebbrezza: l’accertamento.
Passiamo adesso al caso specifico: durante il nostro rientro a casa veniamo fermati da una pattuglia e, insieme ai documenti, ci viene richiesto di sottoporci all'accertamento alcolimetrico.
L'accertamento del tasso alcolico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro, il famoso “palloncino”, che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata (l'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra), oppure attraverso l’esame del sangue eseguito presso il più vicino presidio ospedaliero.
Il superamento del limite consentito dipende da diversi fattori quali il sesso della persona, il peso, l’età, la gradazione degli alcolici, stomaco vuoto o pieno, il tempo che intercorre tra l’uso di alcool e il mettersi al volante e così via. Per questo motivo non siamo in grado di definire un criterio univoco che ci aiuti a stabilire quanto possiamo oggettivamente bere, ma esistono delle tabelle governative, da considerare come indicative, che ci possono dare un’idea delle quantità di alcool ingeribili senza superare il limite consentito (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1861_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf).
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
Veniamo ad un altro quesito.
Alla richiesta di accertamento alcolimetrico rifiutiamo di eseguire il test richiesto dalla pattuglia che ci ha fermati.
Ora, bisogna domandarsi: dal punto di vista legale ci si può rifiutare di eseguire il test del “palloncino”? E l’esame del sangue?
Sono due casi diversi, per i quali la legge italiana si pronuncia in modo differente e che, per una maggiore chiarezza, esamineremo in modo separato.
Rifiuto di sottoporsi al “test del palloncino”
Se viene richiesto di sottoporci all’etilometro e decidiamo di rifiutarci, è necessario sapere che tale rifiuto è considerato reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Di conseguenza una simile scelta è sempre da sconsigliare, anche quando siamo quasi certi di aver superato il tasso alcolico consentito dalla legge; è infatti sempre meglio accertare il reale tasso di alcool presente nel nostro corpo, piuttosto che essere sanzionati con il massimo della pena prevista in caso di guida in stato d’ebbrezza.
Rifiuto di sottoporsi all’esame del sangue
Quasi sempre, quando si viene fermati durante un posto di blocco, la tipologia di accertamento richiesta dagli agenti è l’etilometro. Esistono però particolari casi, come il malfunzionamento dell’etilometro di quella specifica pattuglia ad esempio, per i quali ci può venire richiesto, come metodo di accertamento del nostro tasso alcolico, un prelievo di sangue presso il più vicino presidio ospedaliero.
In questo caso, l’automobilista può rifiutarsi di eseguire l’esame del sangue.
Questo perché, a differenza dell’etilometro, quell’esame viene considerato invasivo.
Volendo approfondire un po' l’argomento, va detto che sul punto si è anche soffermata la Suprema Corte [1], la quale ha sancito il diritto del soggetto di opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia finalizzato chiaramente ed unicamente all'accertamento dell'eventuale presenza di alcol nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento ematico in definitiva non costituisce reato ed è, quindi, da considerarsi legittimo e consigliabile.
Un consiglio
Guidare in stato d’ebbrezza oltre a costituire un illecito penale è sempre sconsigliabile, vista la pericolosità che comporta per se stessi e per il prossimo: l’uso di un veicolo quando si è in condizioni alterate della psiche è da evitare.
Se ci si rende conto di aver alzato troppo il gomito, non resta che aspettare la fine degli effetti dei fumi dell’alcool.
Magari quella mezz’oretta in più costerà un’alzataccia il giorno dopo, specie se lavorativo ma, d’altro canto, consentirà di non correre alcun tipo di rischio, e perché no, di godersi ancora un po’ la serata.
[1] Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza del 1 febbraio 2018, n. 4943.
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