Mercoledì, 14 Luglio 2021 18:04

Omissione di atti di ufficio

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Qual è la logica che ha ispirato la norma che prevede l’omissione di atti di ufficio. L’art. 328 comma 2 c.p. Mancata adozione di atti amministrativi.

 

 

Indice

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.

Art. 328 comma 2 c.p.

Elementi del reato

Il pubblico ufficiale

Incaricato di pubblico servizio

 

 

 

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

 

 

Art. 328 comma 2 c.p.  

L'omissione di atti di ufficio prevista dall'art. 328, comma 2, c.p. si verifica quando il pubblico ufficiale omette di compiere un atto rientrante nei suoi compiti, o non risponde per spiegare le ragioni del suo ritardo entro trenta giorni dalla ricezione della diffida scritta [1].

 

Per capire quindi se c’è il reato, bisogna vedere se sussistono gli elementi dello stesso.

 

 

 

Elementi del reato.

Ora, per quanto riguarda l'elemento soggettivo si richiede il dolo generico, ovvero la consapevolezza della sussistenza della richiesta del soggetto interessato e di quella di avere omesso di comunicare la propria risposta (a propria volta avente necessariamente forma scritta) entro il termine previsto dalla disposizione incriminatrice; a nulla rilevando, in quanto determinata da un'inescusabile ignoranza della legge penale, la convinzione della non necessità di una forma scritta ovvero l'eventuale complessità oggettiva del procedimento.

 

Ne deriva che le eventuali risposte a parole non possono assumere alcuna efficacia idonea ad escludere l'elemento oggettivo ovvero quello soggettivo del reato in questione, dal momento che la logica ad esso sottesa è quella di consentire al privato di avere una formale conoscenza - anche ai fini della successiva ed eventuale tutela giurisdizionale - delle ragioni poste alla base della mancata adozione di atti amministrativi.

 

 

 

Il pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, secondo la legge italiana, è una persona che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. La medesima qualifica è attribuita a chi svolga – indipendentemente dal proprio ruolo di dipendente pubblico o di privato cittadino – una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione italiana.

 

 

 

Incaricato di pubblico servizio.

Con incaricato di pubblico servizio, si indica una qualifica riconosciuta dalla legge italiana a particolari soggetti sulla base dello status giuridico e delle funzioni svolte da questi ultimi. Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

 

 

 

[1] Corte d’Appello Roma Sez. 3 penale, sentenza n. 2372 del 09.03.2018.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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