Cassazione Sez. 3 penale, sentenza n. 9915 del 12.03.2021
Siamo in materia di demolizione di opere abusive ed estinzione del reato edilizio.
Ebbene: con motivazione semplificata la Cassazione ha fissato il criterio in forza del quale l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva, dichiarata dal giudice, comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, visto che questo specifico ordine consegue solo alle sentenze di condanna.
Pertanto, in tutti i casi in cui il giudice non dispone tale revoca, la sentenza deve essere portata all’attenzione della Cassazione e da questa annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata revoca dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso trattato e risolto con la sentenza 9915 si è, appunto, configurata tale circostanza.
La disciplina invocata è stata quella riferita al D.P.R. 380/2001: nello specifico il reclamo contenuto nel ricorso è stato basato sul fatto che l’estinzione del reato per prescrizione travolge sempre anche l’ordine di demolizione.
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