Lunedì, 31 Agosto 2020 17:16

Cause di nullità del capo di imputazione nel processo penale

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Premessa: cos’è il capo di imputazione

Con l’espressione capo di imputazione, nel diritto processuale penale, si intende la contestazione mossa dal Pubblico Ministero (e formulata nel momento del rinvio a giudizio) nella quale viene descritto il fatto costituente reato addebitato all’imputato, nonché il luogo ed il tempo in cui detto fatto sarebbe stato commesso.

 

Il capo di imputazione è un elemento essenziale nella procedura, dacchè consente al Giudice di accertare, all’esito del processo, la rispondenza dei fatti per come individuati rispetto alle risultanze istruttorie e quindi provvedere di conseguenza.

 

Il tutto, ovviamente, tenendo in considerazione che, ai sensi dell’art. 521 co. 1 c.p.p., “nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica”. Non solo.

 

Il capo di imputazione permette all’imputato di conoscere gli addebiti che gli vengono contestati e, in ragione di questi, approntare la propria difesa per come costituzionalmente garantita.

 

 

 

Il contenuto del capo di imputazione

Partiamo da una considerazione preliminare, ovvero che il P.M. quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.

 

Il capo di imputazione deve necessariamente contenere:

 

1) le generalità dell’imputato;

2) l’indicazione delle norme di Legge che si presume siano state violate;

3) l’esatta e minuziosa descrizione dei fatti oggetto di contestazione;

4) il tempus commissi delicti (indicazioni temporali circa il momento di consumazione del fatto) ed il locus commissi delicti (luogo in cui il fatto è stato commesso);

5) indicazione di eventuali circostanze aggravanti o di quelle che possano implicare l’adozione di eventuali misure di sicurezza, corredate dalla pertinente normativa a suffragio.

 

 

 

Le nullità

Ai sensi dell’art. 177 c.p.p. “l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.

La nullità processuale implica l’inidoneità dell’atto a raggiungere lo scopo cui è destinato.

 

Da detta considerazione si può agevolmente ricavare l’assunto in virtù del quale il capo di imputazione è nullo laddove non consenta all’imputato di approntare adeguatamente la sua difesa (ad esempio perché la contestazione non è chiara o è estremamente generica) oppure non sia permesso al Giudice, in ragione dell’erronea formulazione, di accertare la sussistenza di elementi ulteriori, come ad esempio la riferibilità della condotta all’imputato, il tempus commissi delicti (rilevante per la prescrizione estintiva), il locus commissi delicti (per la competenza) ma anche delle norme che si assume siano state violate.

 

 

 

La genericità e l’indeterminatezza del capo di imputazione

Un capo di imputazione che riporti i fatti in modo estremamente generico o comunque con un’indeterminatezza tale da precludere alle parti di poter beneficiare dei diritti e delle garanzie loro riservate dalla Legge, sarà sicuramente nullo.

 

Tuttavia le Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 5307/2007 (e in adesione a due precedenti pronunce della Corte Costituzionale, ovvero quelle del 15 marzo 1994, n. 88 e 14 aprile 1995, n. 131), hanno chiarito che, nell’ipotesi appena descritta, sia da privilegiare il criterio dell’emendatio, ovvero quello definito dall’art. 423, comma 1 c.p.p.

 

Ai sensi dell’art. 521 co. 2 c.p.p., “il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2”.

 

 

 

Conclusioni

Il capo di imputazione, in un sistema ordinamentale garantista quale quello italiano, assolve ad un’essenziale funzione volta a tutelare l’imputato consentendo al medesimo non solo di poter conoscere le contestazioni al medesimo mosse, ma di conoscerle in tempo utile così da poter approntare la strategia processuale idonea.

 

Di conseguenza, la mancata rispondenza del capo di imputazione ai dettami succitati, implica la menomazione di un diritto costituzionalmente garantito all’individuo e, come tale, meritevole di rettifica (con tutte le conseguenze suesposte) con i mezzi e le modalità previste dal Codice.  

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Daniele Paolanti

Daniele Paolanti nasce ad Ascoli Piceno il 22 settembre 1988. Nel 2007 consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Antonio Orsini di Ascoli Piceno e, lo stesso anno, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, dove consegue la Laurea Magistrale nel 2012. Appena laureato prosegue gli studi e diventa assistente presso le cattedre di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo e, dal 2014, è Cultore della materia di ciascuna delle due discipline. Dal 2019 è anche cultore della materia di Filosofia del Diritto, sempre presso l’ateneo teramano. Nel 2014 partecipa e vince al Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Processi di Armonizzazione del Diritto tra Storia e Sistema, occupandosi di Diritto Internazionale Pubblico e studiando il fenomeno della secessione e formazione di nuovi Stati. Lo stesso anno prende parte, come collaboratore, all’Osservatorio Permanente sui semestri di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (istituito presso l’ateneo teramano), occupandosi di politiche economiche e di governance nonché di politiche sociali e del lavoro. Nel 2017 sono pubblicati gli atti del convegno Atelier 4 luglio, evento che si svolge con cadenza annuale presso l’Università degli Studi di Teramo in Memoria del Prof. Floridia, in un volume dal titolo “La rappresentanza in questione”, in cui è presente un suo saggio dal titolo “L’anti defection clause nell’ordinamento indiano”. Nel 2018 conclude il corso di dottorato conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale Pubblico. Nel 2015 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e, da allora, eserciterà la professione in Ascoli Piceno e Teramo come penalista. Dal 2016 collabora con la rivista giuridica online Studio Cataldi: Il Diritto Quotidiano, realizzando centinaia di articoli e guide legali. Ha scritto altresì per ulteriori testate come Diritto.it e Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.

 

Avv. Daniele Paolanti, Ph.D.
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