Mercoledì, 18 Marzo 2020 07:56

Giustizia penale ordinaria e giustizia penale militare: la guida

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Quali i presupposti per il ne bis in idem?

Le Sezioni Unite chiariscono il rapporto intercorrente tra la giurisdizione ordinaria e quella militare.

 

 

 

Premessa

Una circostanza costituente reato, per gli appartenenti alle forze armate, può essere deferita alla cognizione sia del Giudice Penale Ordinario che di quello militare.

Difatti, numerose fattispecie delittuose o contravvenzionali contemplate nel codice penale sostanziale, sono a loro volta qualificate (non sempre a diverso titolo) anche nel Codice Penale Militare di Pace.

Scopo della presente guida è operare quindi un discernimento che consenta di rispondere ad un quesito annoso (e pervenuto finanche al vaglio del giudizio delle Sezioni Unite): può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in processi/procedimenti che, contestualmente, siano pendenti davanti al Giudice Ordinario ed al Giudice Militare?

 

 

 

1. La soluzione del Codice Penale italiano

Il Codice penale italiano traccia la soluzione al quesito posto in premessa (reato contestato in ambo le sedi, tribunale ordinario e militare) muovendo dalla definizione del rapporto (dicotomia) esistente tra giudice ordinario e giudice speciale.

Va in primis precisato che l’art. 103 della Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai tribunali militari l’esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Un reato commesso da un militare, tuttavia, potrebbe costituire illecito penalmente rilevante anche per il giudice ordinario.

Il nostro sistema processuale, aderendo finanche ai dettami della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, preclude la possibilità che un individuo possa essere processato due volte per lo stesso fatto.

Cosa accade, quindi, laddove un militare dovesse essere rinviato a giudizio sia innanzi alla giurisdizione ordinaria che innanzi a quella militare?

Illuminante è il disposto dell’art. 16 comma 1 del Codice di Procedura Penale: la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

È la stessa norma cui ora si è fatto cenno a prevedere, al comma 3, come individuare quale reato debba ritenersi più grave: i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni; fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

 

 

 

2. Applicazioni pratiche

Supponiamo quindi che un appartenente alle forze armate sia imputato per un delitto e si trovi ad affrontare un processo penale innanzi al Giudice Ordinario ma che, in epoca successiva o contestualmente, dovesse essere imputato anche nel giudizio – speculare – pendente davanti al Tribunale Militare.

Ovviamente sarebbe opportuno che questa circostanza venisse dedotta tra le questioni preliminari (anche se può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio), affinché il Giudice chiamato a pronunciarsi sul reato (qualificato magari anche a diverso titolo) per il quale è prevista una pena nel massimo edittale inferiore possa declinare la propria giurisdizione.

 

 

 

3. Che provvedimento emette il Giudice che non può decidere?

Il Giudice, investito della questione, laddove non riconosca la propria competenza, emette sentenza di difetto di giurisdizione, ordinando la restituzione degli atti all’Autorità competente.

 

 

 

4. Le Sezioni Unite sul conflitto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Militare

La sentenza alla quale fare riferimento in materia di conflitto di giurisdizione è quella emessa dalle Sezioni Unite Penali del (sebbene, in realtà, le pronunce siano plurime).

Le Sezioni Unite (Cass., SSUU, sent. 23 giugno 2016 (dep. 14 aprile 2017), n. 18621, Pres. Canzio, Rel. Paoloni, Ric. Zimarmani) pronunciandosi (anche) circa il conflitto di giurisdizione tra il Giudice Ordinario e Giudice Militare hanno chiarito che laddove per lo stesso fatto, in relazione al quale possano essere riscontrati diversi illeciti penali, vengano avviati diversi procedimenti dinanzi al giudice ordinario e a quello militare, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario nell’ipotesi in cui le contestazioni nel relativo procedimento siano più gravi secondo il criterio di cui all’art. 16, comma 3, c.p.p., non assumendo rilievo alcuno il fatto che nel procedimento militare possano essere contestati reati più gravi, se ovviamente la contestazione in concreto non abbia avuto luogo per tempo.

 

 

 

5. Conclusioni

Nella prassi si manifesta sovente il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare.

Compito dell’interprete sarà quello di rilevare prontamente detta incombenza, sollevandone questione innanzi al Giudice ritenuto incompetente (perché chiamato a decidere su un reato con un massimo della pena inferiore) che sarà obbligato a decidere.

Emessa l’eventuale sentenza di difetto di giurisdizione il processo proseguirà davanti al Giudice competente, così prevenendo anche situazioni di ne bis in idem.

 

 

 

Avv. Daniele Paolanti, Ph.D.

Foro di Ascoli Piceno

Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale - Ph.D.

Via S. Cellini n. 61

63100 ASCOLI PICENO

340 2900464

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Daniele Paolanti

Daniele Paolanti nasce ad Ascoli Piceno il 22 settembre 1988. Nel 2007 consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Antonio Orsini di Ascoli Piceno e, lo stesso anno, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, dove consegue la Laurea Magistrale nel 2012. Appena laureato prosegue gli studi e diventa assistente presso le cattedre di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo e, dal 2014, è Cultore della materia di ciascuna delle due discipline. Dal 2019 è anche cultore della materia di Filosofia del Diritto, sempre presso l’ateneo teramano. Nel 2014 partecipa e vince al Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Processi di Armonizzazione del Diritto tra Storia e Sistema, occupandosi di Diritto Internazionale Pubblico e studiando il fenomeno della secessione e formazione di nuovi Stati. Lo stesso anno prende parte, come collaboratore, all’Osservatorio Permanente sui semestri di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (istituito presso l’ateneo teramano), occupandosi di politiche economiche e di governance nonché di politiche sociali e del lavoro. Nel 2017 sono pubblicati gli atti del convegno Atelier 4 luglio, evento che si svolge con cadenza annuale presso l’Università degli Studi di Teramo in Memoria del Prof. Floridia, in un volume dal titolo “La rappresentanza in questione”, in cui è presente un suo saggio dal titolo “L’anti defection clause nell’ordinamento indiano”. Nel 2018 conclude il corso di dottorato conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale Pubblico. Nel 2015 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e, da allora, eserciterà la professione in Ascoli Piceno e Teramo come penalista. Dal 2016 collabora con la rivista giuridica online Studio Cataldi: Il Diritto Quotidiano, realizzando centinaia di articoli e guide legali. Ha scritto altresì per ulteriori testate come Diritto.it e Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.

 

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