Quali i presupposti per il ne bis in idem?
Le Sezioni Unite chiariscono il rapporto intercorrente tra la giurisdizione ordinaria e quella militare.
Premessa
Una circostanza costituente reato, per gli appartenenti alle forze armate, può essere deferita alla cognizione sia del Giudice Penale Ordinario che di quello militare.
Difatti, numerose fattispecie delittuose o contravvenzionali contemplate nel codice penale sostanziale, sono a loro volta qualificate (non sempre a diverso titolo) anche nel Codice Penale Militare di Pace.
Scopo della presente guida è operare quindi un discernimento che consenta di rispondere ad un quesito annoso (e pervenuto finanche al vaglio del giudizio delle Sezioni Unite): può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in processi/procedimenti che, contestualmente, siano pendenti davanti al Giudice Ordinario ed al Giudice Militare?
1. La soluzione del Codice Penale italiano
Il Codice penale italiano traccia la soluzione al quesito posto in premessa (reato contestato in ambo le sedi, tribunale ordinario e militare) muovendo dalla definizione del rapporto (dicotomia) esistente tra giudice ordinario e giudice speciale.
Va in primis precisato che l’art. 103 della Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai tribunali militari l’esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
Un reato commesso da un militare, tuttavia, potrebbe costituire illecito penalmente rilevante anche per il giudice ordinario.
Il nostro sistema processuale, aderendo finanche ai dettami della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, preclude la possibilità che un individuo possa essere processato due volte per lo stesso fatto.
Cosa accade, quindi, laddove un militare dovesse essere rinviato a giudizio sia innanzi alla giurisdizione ordinaria che innanzi a quella militare?
Illuminante è il disposto dell’art. 16 comma 1 del Codice di Procedura Penale: la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
È la stessa norma cui ora si è fatto cenno a prevedere, al comma 3, come individuare quale reato debba ritenersi più grave: i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni; fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
2. Applicazioni pratiche
Supponiamo quindi che un appartenente alle forze armate sia imputato per un delitto e si trovi ad affrontare un processo penale innanzi al Giudice Ordinario ma che, in epoca successiva o contestualmente, dovesse essere imputato anche nel giudizio – speculare – pendente davanti al Tribunale Militare.
Ovviamente sarebbe opportuno che questa circostanza venisse dedotta tra le questioni preliminari (anche se può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio), affinché il Giudice chiamato a pronunciarsi sul reato (qualificato magari anche a diverso titolo) per il quale è prevista una pena nel massimo edittale inferiore possa declinare la propria giurisdizione.
3. Che provvedimento emette il Giudice che non può decidere?
Il Giudice, investito della questione, laddove non riconosca la propria competenza, emette sentenza di difetto di giurisdizione, ordinando la restituzione degli atti all’Autorità competente.
4. Le Sezioni Unite sul conflitto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Militare
La sentenza alla quale fare riferimento in materia di conflitto di giurisdizione è quella emessa dalle Sezioni Unite Penali del (sebbene, in realtà, le pronunce siano plurime).
Le Sezioni Unite (Cass., SSUU, sent. 23 giugno 2016 (dep. 14 aprile 2017), n. 18621, Pres. Canzio, Rel. Paoloni, Ric. Zimarmani) pronunciandosi (anche) circa il conflitto di giurisdizione tra il Giudice Ordinario e Giudice Militare hanno chiarito che laddove per lo stesso fatto, in relazione al quale possano essere riscontrati diversi illeciti penali, vengano avviati diversi procedimenti dinanzi al giudice ordinario e a quello militare, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario nell’ipotesi in cui le contestazioni nel relativo procedimento siano più gravi secondo il criterio di cui all’art. 16, comma 3, c.p.p., non assumendo rilievo alcuno il fatto che nel procedimento militare possano essere contestati reati più gravi, se ovviamente la contestazione in concreto non abbia avuto luogo per tempo.
5. Conclusioni
Nella prassi si manifesta sovente il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare.
Compito dell’interprete sarà quello di rilevare prontamente detta incombenza, sollevandone questione innanzi al Giudice ritenuto incompetente (perché chiamato a decidere su un reato con un massimo della pena inferiore) che sarà obbligato a decidere.
Emessa l’eventuale sentenza di difetto di giurisdizione il processo proseguirà davanti al Giudice competente, così prevenendo anche situazioni di ne bis in idem.
Avv. Daniele Paolanti, Ph.D.
Foro di Ascoli Piceno
Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale - Ph.D.
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