Nuove norme disciplinano il rapporto tra l'avvocato del libero foro e il difensore militare
Disciplina militare.
Nell'Ordinamento militare, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Il principio di base
Questo principio, tratto dall'art. 1370 n. 1 Codice Militare contiene tre passaggi, distinti tra loro ma strettamente correlati:
1) la necessaria contestazione degli addebiti per poter giungere ad una sanzione;
2) l'acquisizione delle giustificazioni e, quindi, della difesa, del militare;
3) il vaglio della difesa del militare interessato.
Avvocato e militare difensore
In questo quadro procedimentale si innesta oggi l'attività professionale dell'avvocato del libero foro (vedi anche avvocato): un fatto sconosciuto fino a ieri nel mondo militare.
L'affiancamento eventuale dell'avvocato del libero foro al difensore militare, nell'ambito dei procedimenti disciplinari di stato, viene concepito dalla nuova disposizione (art. 1370 n. 3 bis C.O.M.) come una possibilità difensiva ulteriore per il militare inquisito (vedi anche procedimento disciplinare).
Dunque, dal 20.02.2020 per l'avvocato del libero foro e per il militare difensore sarà possibile cooperare con finalità tecnico difensiva nell'interesse del militare inquisito, sempre che questi lo voglia e sia disponibile a sostenere le spese del difensore privato per l'attività professionale in suo favore.
Indubbiamente si tratta di un notevole allargamento dello strumentario difensivo a disposizione di chi è chiamato a rispondere in sede di procedimento disciplinare di stato.
La difesa nei procedimenti disciplinari di stato (vedi anche disciplina militare) richiede, ovviamente, preparazione tecnico giuridica di settore: fatto che orienta per forza di cose la scelta dell'avvocato del libero foro tra coloro che hanno maggiore dimistichezza con lo specifico ramo di diritto in questione.
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