Sono un appartenente alle Forze dell’Ordine e purtroppo sono tuttora oggetto di indagini per un presunto reato di violenza sessuale art. 609 bis codice penale. I fatti sono riconducibili ad un passaggio che ho dato ad una persona e che la stessa asserisce che io ho tentato per ben tre volte, mentre guidavo, di sbottonarle i pantaloni. Assurdo. Tra l’altro asserisce di avermi chiesto solo al terzo tentativo di sbottonarle i pantaloni, di voler scendere dalla mia auto come del resto da me assecondato. Niente prove, nulla di che. Cosa rischio sul lavoro?
Indice
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Monitoraggio del procedimento penale
Principio dell’autonomo accertamento
Principio dell’autonoma valutazione
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357 l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale.
Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.
Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o
dalla riapertura.
La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.
Monitoraggio del procedimento penale
L’attività di monitoraggio dei procedimenti penali a carico dei propri dipendenti costituisce incombenza del Comandante di Corpo il quale, qualora abbia contezza del fatto che un proprio dipendente sia sottoposto a indagini penali, dovrà seguire gli sviluppi del procedimento.
I rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare sono regolati dai seguenti principi:
Principio dell’autonomo accertamento
- principio dell’autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare: consiste nella potestà dell’Amministrazione procedente di raccogliere elementi di prova a carico e a discarico del Militare in sede di accertamenti preliminari;
Principio dell’autonoma valutazione
- principio dell’autonoma valutazione dei fatti: impone all’Autorità disciplinare di fare riferimento ai fatti materiali in cui si concreta la condotta dell’inquisito, al fine di ponderare discrezionalmente la rilevanza disciplinare degli stessi.
L’attuale comma 1 dell’art. 1393 c.o.m., in sintesi, prevede che per i fatti di rilevanza penale non inerenti attività di servizio consegue un procedimento penale esperibile prima della conclusione del giudicato penale, qualora i fatti sono valutati di “minor gravità”, oppure valutati di “maggior gravità” e sussistono agli atti elementi utili alla definizione della valutazione della condotta.
Al contrario, di fronte alla complessità del caso e alla mancanza di elementi valutativi, si farà rimando all’esito dell’accertamento penale.
Al momento, quindi, dovrà solo attendere eventuale comunicazioni da parte del Comando circa l’eventuale instaurazione del procedimento penale; in tal caso le verrà contestato l’illecito disciplinare ipotizzato e le verrà richiesto di fornire le memorie difensive a sua discolpa.
Se non dovesse ricevere alcuna notizia vorrà intendersi che l’amministrazione intende decidere/valutare il suo comportamento al termine del procedimento penale.
Nel caso in cui l’A.M. ancora non sia informata dell’esistenza del procedimento penale, Le è fatto obbligo di informare la scala gerarchica qualora Lei abbia ricevuto un atto ufficiale: notifica di atti dall’A.G., oppure è stato destinatario di un’identificazione (elezione di domicilio).
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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