Accade spesso che le Amministrazioni Militari respingano l’istanza con la quale il dipendente chiede l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/01.
Ovviamente, con identica frequenza, l’interessato all’assegnazione presenta il suo ricorso.
Le banche dati, ormai, contano centinaia di sentenze di primo e di secondo grado in questa delicata materia.
Va detto che non sempre tutte queste pronunce sono state perfettamente allineate nelle motivazioni.
Ultimamente, però, la tutela per il dipendente sembra uscirne rafforzata: di tanto ce ne dà prova una sentenza di agosto.
Parlo di una sentenza molto importante, visti i risvolti pratici e la diretta utilizzabilità per i procedimenti analoghi.
Si tratta della sentenza del C.d.S. 29 agosto 2019 n. 5955, resa nel giudizio intrapreso da un appuntato della Guardia di Finanza in servizio a Roma presso il Reparto "Gruppo Pronto Impiego" (quindi “specializzato”) per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2531/2018, concernente appunto l'impugnazione del diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42-bis del D.lgs. n. 151 del 2001.
Indice
L’indirizzo del Consiglio di Stato
La questione della carenza di organico
La concreta attività svolta dal militare
Come chiedere assistenza allo studio legale?
In quella causa l'Amministrazione aveva respinto l'istanza, motivando che nel gruppo di appartenenza di Roma si creerebbe "un rilevante deficit di Appuntati/Finanzieri AT-PI", e che "un eventuale movimento... accrescerebbe ulteriormente il deficit di effettivi nel ruolo e nella spe.qu.ab", con la conseguente necessità di sostituire l'interessato con un'altra unità, parimenti qualificata.
Il C.d.S., accogliendo il gravame, ha fissato i seguenti principi.
a) L'art. 42-bis, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001prevede che: "....il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (...) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; (...) L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali...".
b) dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, si comprende chiaramente la volontà del Legislatore di limitare il diniego a "casi" o ad "esigenze eccezionali", allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio iuris della previsione normativa;
L’indirizzo del Consiglio di Stato
c) il consolidato indirizzo esegetico seguito dal Consiglio di Stato, è univoco nell'interpretare restrittivamente tali ipotesi, a quelle (soltanto) in cui lo specifico servizio espletato dal soggetto richiedente sia assolutamente indispensabile e non sostituibile, a meno di non pregiudicare gravemente ed irreversibilmente la cura dell'interesse primario, al quale l'Amministrazione cui il medesimo appartiene, è preposta (ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, ord. n. 685 del 26 febbraio 2016; Cons. di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426 Cons. di Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317; ed ancora, più di recente, Cons. di Stato, ord. n. 5390 del 13 dicembre 2017; id., Sez. IV, n. 2352/17, citate dalla Sezione anche nella menzionata ordinanza cautelare).
d) Nel caso di specie, è emerso in punto di fatto che l'appuntato C. è in possesso della specializzazione "Anti Terrorismo Pronto Impiego"; che il Gruppo Pronto Impiego di Roma registra un rilevante deficit di Appuntati/Finanzieri "AT-PI"; e che il suo eventuale trasferimento accrescerebbe ulteriormente il deficit di effettivi nel ruolo e nella Spe.Qu.Ab. in parola.
La questione della carenza di organico
e) Siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano -tuttavia- delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da "ordinarietà ", essendo -la carenza di organico- un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare.
La concreta attività svolta dal militare
f) Inoltre, nel caso de quo, neppure è stata dimostrata l'assoluta indispensabilità ed insostituibilità del ruolo concretamente svolto dall'appuntato C., sia quanto al profilo professionale ricoperto, sia in relazione all'attività di fatto svolta, essendo stati allegati, invece, la mera difficoltà nella sostituzione e l'aggravamento del deficit di organico.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
E’ semplice: basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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