Venerdì, 25 Ottobre 2019 14:40

Militari: norme per i ricongiungimenti familiari

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Buongiorno, la contatto per chiederle informazioni in merito alle leggi che tutelano le forze dell'ordine riguardanti i ricongiungimenti familiari.

Le spiego brevemente la mia situazione, sono un carabiniere in ferma volontaria e faccio servizio a XXXXX in provincia di PXXXX dal novembre 2018 e ho cominciato il corso da carabiniere a dicembre XXXX, il mio ragazzo è un poliziotto appartenente alla polizia di stato e presta servizio a XXXXXX in provincia di BXXXX da ottobre XXXX e ha cominciato il corso da febbraio XXXX.

La nostra intenzione è mettere su famiglia, sposarci e avvicinarci il prima possibile. Siccome siamo entrambi inesperti, vorremmo una consulenza per ricevere informazioni in merito.

 

 

Indice

Il vincolo familiare

Trasferimento di personale art. 17 L. 266/99

Novelle normative in attesa

Art. 398 RGA

Risposta al quesito

 

 

Il vincolo familiare

In generale il vincolo familiare è tutelato da norme di rango comunitario e costituzionale, oltreché da normative di settore; allo stesso tempo ugualmente importanti sono taluni limiti imposti dalla Legge a determinate libertà e diritti.

Ad esempio, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede, all’art. 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, stabilendo al n. 1 che: “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, proseguendo al n. 2 che “non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza non sia prevista dalla legge e non costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

L’unione del nucleo familiare è tutelata poi dall’art. 29 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

In forza di questo principio, la norma costituzionale riconosce indubbiamente alla famiglia una posizione preminente all’interno della società: si tratta di un riconoscimento giuridico della famiglia che avviene attraverso l’istituto del “matrimonio” (oggi affiancato dai due neonati istituti delle “unioni civili” e della convivenza sancita da “contratto”).

 

 

Trasferimento di personale art. 17 L. 266/99

Passando poi ad altre disposizioni normative: art. 17 della legge 266/1999 (disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
Emerge che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

 

 

Novelle normative in attesa

Va detto poi che, ad oggi, è in itinere un Disegno di legge finalizzato alla legiferazione in tema di ricongiungimento familiare, per dare concreta attuazione all’istituto nei confronti del personale del comparto Difesa e Sicurezza, ma anche superare l’attuale vuoto legislativo stabilendo un diritto soggettivo al ricongiungimento.

Nelle more, le singole Forze armate e Corpi armati hanno provveduto ad emanare disposizioni interne cercando di tutelare le esigenze familiari, dimostrando sicuramente attenzione verso la problematica e una progressiva e forte valorizzazione del tema delle famiglie dei militari.

 

 

Art. 398 RGA

Ad esempio, il nr. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri recita testualmente:

Sulla Circolare No 944001-1~-16/Pers. Mar. del Comando Generale dell’Arma die Carabinieri – I Reparto SM Ufficio Personale Marescialli:

“…Con decorrenza immediata, al fine di ottenere il ricongiungimento al coniuge che espleta attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato, il personale dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di presentare, al verificarsi dell'esigenza, istanza di trasferimento, in ambito sia nazionale sia regionale, ai sensi del nr. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri”.

Tali domande devono essere corredate di idonea certificazione (contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentazioni fiscali) e di una specifica dichiarazione del coniuge con cui si autorizza l'Amministrazione a disporre ed eseguire opportuni accertamenti per verificare l'effettività del lavoro svolto.

 

 

Risposta al quesito

Preliminarmente, per rispondere al quesito da Lei posto, bisogna chiarire che il nr. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri è applicabile sia per i trasferimenti ambito stessa Legione Amministrativa che in ambito nazionale (cambio Legione).

Il nr. 398 è lo strumento giuridico che consente al militare (a prescindere da qualunque requisito di anzianità di servizio o di reparto) di rappresentare in qualunque momento una situazione di criticità per cui vi è l’urgenza di un trasferimento.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al fine di sanare il gap normativo a tutela dei nuclei familiari con entrambi i coniugi lavoratori e permettere loro di vivere l’unità familiare coniugale, ha emanato una propria direttiva interna volta a favorire il ricongiungimento dei militari dell'Arma con il proprio coniuge lavoratore, cosa che non si riscontra per la Polizia di Stato (non esiste un'istanza specifica "all'avvicinamento"). 

Per la Polizia di Stato, come l’Arma dei Carabinieri, di norma occorrono 4 anni di anzianità di sede per poter presentare domanda di trasferimento.

Nel suo caso, quindi, in astratto potrebbe valutare la possibilità di contrarre un matrimonio/ unione civile stabilendo una residenza coniugale nella località di interesse, oppure in alternativa, dichiarare una convivenza “more uxorio” alla propria amministrazione (dichiarazione da inoltrare tramite gerarchico al proprio Comando di Corpo), ottenere l’aggiornamento matricolare in modo da poter ponderare la sua richiesta di avvicinamento al coniuge o convivente.

In virtù di quanto stabilito dal nr. 398 del RGA e dalla Circolare 944001-1~-16/Pers. Mar., infatti, una volta stabilito il presupposto giuridico del legame maritale, Lei potrebbe presentare - in qualunque momento - un’istanza di trasferimento (indirizzata al Comando Gen. Arma CC nel caso di cambio Legione, al proprio Comando Legione CC se trattasi di movimento ambito medesima Legione), segnalando una sede più prossima a quella del coniuge/convivente lavoratore.

Al riguardo, dovrebbe allegare una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, un attestato di servizio del coniuge ed un suo ultimo CUD / attestazione di servizio.

Sarà importante, oltretutto, descrivere la situazione personale di “non serenità” derivante dall’impossibilità materiale di poter realizzare l’unione familiare che impedisce lo sviluppo degli affetti e della tutela del proprio matrimonio, anche ai fini di un’eventuale allargamento della famiglia stessa.

Precisando, nel contempo, che l’eventuale trasferimento consentirebbe alla coppia anche e soprattutto di stabilire la residenza della famiglia ai sensi dell’art. 144 del Codice Civile che, per desiderio di entrambi, si intende fissare in un determinato luogo.

E’ bene però chiarire che, ad oggi, l’ipotesi dell’ipotizzato trasferimento è obiettivo non semplice da raggiungere; ciò è dovuto al fatto che l’ipotesi sopra descritta non rappresenta comunque un obbligo per l’Amministrazione: la mancanza di idoneo strumento normativo che tuteli il diritto soggettivo del ricongiungimento familiare non la pone in una situazione di favore.

La sua istanza verrà comunque valutata dall’A.M. di appartenenza tenendo conto delle esigenze di servizio e delle disponibilità degli organici nelle sedi richieste.

In caso di rigetto, potrà essere valutato un eventuale ricorso al giudice amministrativo.

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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