Giovedì, 26 Marzo 2020 09:12

Assegnazione temporanea di militari con figli

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I presupposti applicativi dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.

 

 

Indice

La norma

Interesse legittimo del dipendente

Diritto alla tutela dell’unità familiare

Beneficio applicabile anche alle Forze Armate e di Polizia

Assistenza legale specialistica

 

 

 

Come si applica concretamente la disposizione che permette al dipendente (militare / genitore) di essere temporaneamente assegnato ad altra sede?

 

 

 

La norma

Ebbene, la norma dispone quanto segue.

 

il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali (vedi anche: 42 bis d lgs 151 01).

 

Ora, rispetto ai noti e ripetuti fenomeni di rigetto amministrativo delle istanze di assegnazione presentate dai dipendenti, volta per volta sono intervenuti i Magistrati a risolvere i contrasti.

 

Tra i tanti tribunali chiamati all’analisi, ultimamente il Tar Bologna si è espresso in senso favorevole al dipendente, con la sentenza n. 207 del 16.03.2020.

 

Vediamo, in sintesi, i 3 capisaldi dell’utile pronuncia.

 

 

 

Interesse legittimo del dipendente

Il beneficio, per giurisprudenza consolidata, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente (sia in regime di diritto pubblico che privato) al ricorrere della particolare condizione familiare, atteso che detta assegnazione temporanea può essere concessa solo in presenza della duplice condizione della sussistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e dell'assenza di esigenze di servizio eccezionali (vedi anche: assegnazione temporanea altra sede);

 

 

 

Diritto alla tutela dell’unità familiare

Fermo restando le esigenze di bilanciamento tra contrapposti interessi, il diritto in questione è pur sempre di rilievo costituzionale in quanto strettamente correlato alla tutela dell'unità familiare quale espressione di un diritto fondamentale della persona umana oltre che della Convenzione EDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedi anche: assegnazione temporanea 42 bis);

 

 

 

Beneficio applicabile anche alle Forze Armate e di Polizia

Non è esclusa l'applicazione del beneficio anche alle forze armate e di polizia ed il dettato normativo appare chiaro nel richiedere che le esigenze di servizio concretamente ostative debbano presentare le caratteristiche di eccezionalità, non essendo sufficienti generiche esigenze della sede di attuale appartenenza o mere carenze di organico.

 

 

 

Assistenza legale specialistica

Non è sempre facile avere assistenza e consulenza legale in materie così specifiche: tante volte appoggiarsi ad un legale che tratta quotidianamente la materia può fare la differenza.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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