istanza di trasferimento temporaneo del militare
Cosa dice la norma
Per cogliere il senso di queste specifiche norme, esaminiamone il contenuto così come lo riporta il Legislatore.
L’art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, come modificato dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015 n. 124 – applicabile al personale militare in forza dell’art. 1493 del D.lgs. n. 66/2010 – prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
L’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015 ha aggiunto alla previsione dell’obbligo di motivazione del rigetto l’ulteriore condizione che sia “limitato a casi ed esigenze eccezionali”.
Il senso dell’ultima modifica normativa
La modifica normativa dimostra che il Legislatore ha voluto rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio – peraltro fisiologiche – potendo lo stesso recedere soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l’Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
La norma ha infatti lo scopo di proteggere valori di rilievo costituzionale (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 1181; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685, Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e congruamente motivato (Tar Lazio – Roma sez. I quater 3 marzo 2017 n. 3091; Cons. Stato, III, 1° aprile 2016, n. 1317).
Come puntare all’accoglimento del ricorso
La domanda di annullamento del provvedimento di rigetto può essere accolta dal Tribunale in caso di generica motivazione adottata dall’amministrazione, riguardante l’esistenza di eccezionali esigenze di servizio.
Vedi anche
Militari, assegnazione temporanea, tutela della maternità e paternità, art. 42 bis: come fare le osservazioni scritte
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