Venerdì, 30 Giugno 2017 18:05

Militari, assegnazione temporanea, tutela della maternità e paternità, art. 42 bis: come fare le osservazioni scritte

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I diritti dei bambini e della famiglia

L’argomento è delicato: parliamo di protezione dei diritti dei bambini e della famiglia dal punto di vista del dipendente pubblico e, in questo caso, con il focus sul militare.

Spesso essere assegnati temporaneamente ad una sede di servizio che consenta il ricongiungimento non è semplice: in effetti dopo la domanda l’amministrazione può rispondere no e, anzi, praticamente le risposte sono quasi sempre orientate al diniego.

Se accade questo, bisogna quindi cominciare a pensare ad una risposta tecnica rispetto al diniego amministrativo (motivato o meno).

Qui c’è chi preferisce il “fai da te”, chi invece sceglie un’assistenza legale.

 

Ma procediamo con ordine, prima di dare qualche consiglio utile

In tema di comunicazioni con le quali l’Amministrazione riferisce al proprio dipendente l’esistenza di motivi che impediscono l’accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 (assegnazione temporanea presso enti o reparti dislocati presso diverse sedi), le osservazioni che spesso si leggono sono queste:

 “l’Ente di appartenenza si trova, al momento, in una deficitaria situazione organica nel complessivo, tale da non consentire ulteriore assegnazione di personale”

oppure:

“Gli E/D/R dislocati nelle sedi di destinazione si trovano in una più che favorevole situazione organica tale da non consentire, al momento, ulteriore assegnazione di personale”.

Di fronte a questi impedimenti, il militare come può rimediare?

Ebbene, la legge prevede la possibilità di presentare intanto osservazioni scritte.

 

Che cosa sono le osservazioni scritte

Si tratta di una memoria che da la possibilità di argomentare sui motivi di diniego, contrastandoli.

Ad esempio, spiegando in prima battuta perché si ritengono non fondati quei motivi, poi facendo luce sul significato principale dell’art. 42 bis, ossia la tutela del minore.

Quasi sempre infatti la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/90, contestata con le memorie di cui parliamo, non dice nulla sulla reale funzione dell’art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01.

Sono argomenti tecnici che, spesso, è consigliabile affidare a mani esperte, magari chiedendo ad un avvocato che tratti abitualmente la tematica.

 

Gli argomenti da inserire nelle osservazioni scritte

Sono diversi: proprio per questo si consiglia il supporto dell’avvocato.

Qualche accenno si può sicuramente fare.

E’ risaputo che l’art. 1493 del D. Lgs. n. 66 del 2010 estendendo la normativa della tutela della maternità e paternità anche al personale militare, permette anche l’applicazione ad esso delle tutele previste dal D. Lgs. 151 del 2001.

L’art. 42 bis del D.Lgs. n. 2001 dice che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta …. OMISSIS … ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa (…). L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali”.

In sostanza, la norma prevede la possibilità per un genitore di avvicinarsi all’altro per ricongiungere il proprio nucleo familiare, tutto questo per dare attuazione a quanto previsto per la salute e la crescita del minore.

Un cenno va fatto anche alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991, dove l’articolo 3 stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza di istituzioni pubbliche e di autorità amministrative, l’interesse superiore del fanciullo è preminente anche alla luce delle previsioni Costituzionali.

La logica della norma è quella di garantire gli interessi del fanciullo attraverso la presenza di entrambi i genitori.

Un elemento spia che potrebbe lasciar intravedere una carenza della motivazione del provvedimento amministrativo è la dimostrazione del pregiudizio (apparente) in cui incorrerebbe l’amministrazione se ci fosse l’assenza dell’interessato all’assegnazione temporanea.

E’ solo l’amministrazione a dover fornire prova della lesione consistente in caso del distaccamento del proprio dipendente. Nella valutazione bisogna sempre esaminare l’impatto che il singolo individuo ha sul complesso produttivo e chiedersi se, nel contemperamento degli interessi, non sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o, invece, il “piccolo” spazio ricoperto, all’interno dell’organico, dal ricorrente.

Da tenere ben presente, infine, che l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali, tali "da comprovare l'indispensabilità e/o l'insostituibilità delle mansioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell'Amministrazione che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio".

   

Come concludere le osservazioni scritte

Insistere sulla carenza delle eccezionali ragioni che possano giustificare il diniego del beneficio.

Prendere spunto dalle sentenze favorevoli, come quella nota del TAR Friuli Venezia Giulia, dove si afferma che “Il provvedimento risulta altresì viziato da carenza di motivazione, (…) in quanto non si è dato contezza delle ragioni eccezionali che sulla base di una nota giurisprudenza sole possono giustificare il diniego di un beneficio previsto a favore del fanciullo”.

Chiedere di rivedere in senso favorevole quanto stabilito provvisoriamente con la comunicazione dei motivi ostativi, anche per evitare complicazioni ed aggravio di costi dati dalla successiva fase giudiziale.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 5944 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:15
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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