Che cos'è l'abuso edilizio
Si tratta di un illecito: in pratica consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività.
Si verifica quando si attua un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa.
Nel reato viene compreso anche il cambio di destinazione d'uso, privo di autorizzazione (Fonte: Wikipedia).
Chi è responsabile
Per rispondere alla domanda, possiamo utilizziare due criteri giurisprudenziali:
Per "responsabile dell'abuso" edilizio deve intendersi non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi, subentrando nella titolarità e comunque nella detenzione del bene, ne ha protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell'utilità del bene stesso senza demolirlo; questo significa che, quand'anche il proprietario o il titolare del diritto di godimento attuale non sia il materiale autore dell'abuso già esistente, ciò non lo esime dal dovere di ripristinare la conformità a legge dei luoghi, fatte salve le facoltà di rivalsa.
Inoltre, nello stessa direzione: "Sul proprietario incolpevole dell'abuso edilizio incombe il preciso dovere di agire, per quanto in suo potere, al fine di eliminare le opere illecitamente realizzate, a far data dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza".
Perchè
Come preannunciato nel titolo, anche chi non è diretto committente delle opere absive può essere considerato responsabile del'abuso.
Perchè la legge arriva a tanto?
Per capire, prendiamo spunto dalla sentenza n. 2876 del 20 aprile 2017 della Corte di Appello di Roma, sez. 3 penale.
Nel caso affrontato dalla Corte, Tizia è imputata in concorso con i comproprietari dell'immobile e committenti dell'opera, i quali in assenza di permesso a costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico:
annettono un vano scala ad un magazzino preesistente,
ampliano un preesistente manufatto,
demoliscono e ricostruiscono su quote diverse un tetto.
Tizia chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto visto che, pur a conoscenza delle opere edilizie, non è la committente diretta.
La Corte però non condivide questa posizione difensiva, ricordando che sul proprietario incolpevole dell'abuso edilizio, incombe il preciso dovere di agire, per quanto in suo potere, al fine di eliminare le opere illecitamente realizzate, a far data dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
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