Sabato, 02 Settembre 2017 10:32

Abuso edilizio: i soggetti che la legge considera responsabili

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Anche chi non è committente delle opere abusive può essere considerato responsabile  

 

Che cos'è l'abuso edilizio

Si tratta di un illecito: in pratica consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività.

Si verifica quando si attua un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa.

Nel reato viene compreso anche il cambio di destinazione d'uso, privo di autorizzazione (Fonte: Wikipedia).

 

 

Chi è responsabile

Per rispondere alla domanda, possiamo utilizziare due criteri giurisprudenziali:

Per "responsabile dell'abuso" edilizio deve intendersi non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi, subentrando nella titolarità e comunque nella detenzione del bene, ne ha protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell'utilità del bene stesso senza demolirlo; questo significa che, quand'anche il proprietario o il titolare del diritto di godimento attuale non sia il materiale autore dell'abuso già esistente, ciò non lo esime dal dovere di ripristinare la conformità a legge dei luoghi, fatte salve le facoltà di rivalsa.

Inoltre, nello stessa direzione: "Sul proprietario incolpevole dell'abuso edilizio incombe il preciso dovere di agire, per quanto in suo potere, al fine di eliminare le opere illecitamente realizzate, a far data dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza".

 

 

Perchè

Come preannunciato nel titolo, anche chi non è diretto committente delle opere absive può essere considerato responsabile del'abuso.

Perchè la legge arriva a tanto?

Per capire, prendiamo spunto dalla sentenza n. 2876 del 20 aprile 2017 della Corte di Appello di Roma, sez. 3 penale.

Nel caso affrontato dalla Corte, Tizia è imputata in concorso con i comproprietari dell'immobile e committenti dell'opera, i quali in assenza di permesso a costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico:

annettono un vano scala ad un magazzino preesistente,

ampliano un preesistente manufatto,

demoliscono e ricostruiscono su quote diverse un tetto.

Tizia chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto visto che, pur a conoscenza delle opere edilizie, non è la committente diretta. 

La Corte però non condivide questa posizione difensiva, ricordando che sul proprietario incolpevole dell'abuso edilizio, incombe il preciso dovere di agire, per quanto in suo potere, al fine di eliminare le opere illecitamente realizzate, a far data dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

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Letto 3460 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:28
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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