Il fatto
Il Tribunale, riformando un’ordinanza per arresti domiciliari emessa dal G.i.p., applica ad una persona la custodia cautelare in carcere.
Accade questo: il Giudice nota che nel corso della perquisizione domiciliare e personale in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura, vengono trovate nel domicilio dell’interessato numerose armi da sparo, comuni e da guerra, oltre a munizionamento.
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Si tratta di pistole, fucili, fucili mitragliatori, caricatori e pezzi di arma, detenute illecitamente, clandestine e ritenute oggetto di alterazione.
Detenzione illecita, ricondotta non ad una passione privata (sebbene illecita) ma ad un contesto di traffico di armi di non modesto livello; il tribunale del riesame pensa sia necessario aggravare la misura vista la micidialità delle armi, pronte all'uso e dotate delle relative munizioni e caricatori ed in parte doppie come modello, circostanze queste che escludono la qualifica di armi da collezione.
La persona è pure gravata da un precedente specifico (aveva riferito di essersi procurato le armi all'estero, esponendosi ai rischi connessi all'attraversamento dei valichi transnazionali ed alla detenzione senza cautele nell'abitazione di dette armi, di cui malavitosi potevano impossessarsi).
Non vale a giustificare niente un episodio di rapina, di cui l’interessato è rimasto vittima anni prima; neppure la documentazione prodotta per dimostrare un rilevante patrimonio immobiliare ed il persistente pagamento delle rate dei mutui contratti.
Senza altri approfondimenti, dice il Tribunale, non può escludersi un interesse dell'indagato a questo commercio illecito al fine di ottenere liquidità non dichiarate.
Tra l’altro l'indebitamento è forte e la provenienza delle somme pagate per l'estinzione del mutuo non è certa: era notoria la crisi degli immobili e le difficolta' di realizzo di risorse patrimoniali immobiliari, "peraltro verosimilmente nel caso in esame gravate da ipoteca".
Esiste quindi un pericolo di recidiva specifica: in pratica è ragionevole presumere che l'illecito commercio duri da molti anni e che la persona abbia innumerevoli contatti in Italia ed all'estero, la cui ripresa potrebbe essere possibile se non sottoposto al carcere.
Gli arresti domiciliari non consentono (nemmeno con l'adozione di mezzi elettronici di controllo) di evitare la riattivazione di contatti illeciti anche mediante Internet e soggetti interposti, approfittando della saltuarieta' dei controlli.
- La misura carceraria è, in definitiva, l’unica adeguata e proporzionata alla gravita' dei reati commessi ed alla quantificazione della pena irrogabile.
Il ricorso dell’indagato
L'indagato propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento per illogicità della motivazione e travisamento della prova.
Il primo argomento: la motivazione illogica
Il tribunale del riesame ritiene inadeguata la misura degli arresti domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato.
Tenuto conto però che la persona si trova agli arresti domiciliari per aver detenuto nella propria abitazione le armi, non è logico ipotizzare nuove condotte di approvvigionamento di armi da conservare nel luogo di detenzione, in una situazione di facile individuazione e controllo da parte di soggetti preposti alla vigilanza.
La motivazione è contraddittoria perchè da un lato indica il pericolo di reiterazione nella frequentazione di mercati e fiere specializzate all'estero (dove ha acquistato le armi), quindi inevitabilmente con allontanamento dal luogo degli arresti, dall'altro ritiene inidonei gli arresti domiciliari perché la reiterazione del reato è possibile anche in costanza di questo regime.
L'applicazione dello strumento elettronico non consente nessuna possibilità di allontanamento, nemmeno brevissimo.
Il secondo argomento: il travisamento della prova
Il tribunale non ha valutato la documentazione prodotta, che dimostra l’idoneità a sostenere gli impegni finanziari derivanti dai mutui contratti mediante l'affitto dell'azienda di sua proprietà.
Dai documenti contabili si vede infatti che il canone di affitto consente ampiamente il pagamento del mutuo e le spese di vita, ed è esclusa la necessità di dedicarsi, come sostenuto nell'ordinanza impugnata, al lucroso commercio di armi.
Al reddito derivante dall'affitto dell'azienda si devono aggiungere altri redditi che fanno sicuramente venir meno il movente finanziario atto ad indurre il "collezionista" al traffico d'armi, funzionale al pagamento di debiti contratti.
La Cassazione da ragione all’indagato
Cassazione, sezione 1 penale, sentenza n. 39740 del 23.09.2016.
Il tribunale del riesame ha giustificato l'applicazione della misura più grave recependo le argomentazioni del pubblico ministero.
Uno degli argomenti: è ragionevolmente ipotizzabile per le circostanze di fatto (cioè il numero e la qualità delle armi detenute, dotate di munizionamento ed i collegamenti con soggetti residenti anche all'estero, quantomeno a livello di gravita' indiziaria) l'inserimento del cautelato in contesti anche internazionali di traffico di armi).
Tuttavia, di questo non c’è prova ed è una semplice illazione desunta anche dall'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di perquisizione.
In pratica, dice la Cassazione:
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non sono stati compiuti accertamenti bancari,
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non sono stati accertati i collegamenti della persona con ambienti malavitosi, ne' vendite di armi,
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quello che si sa e' che il ricorrente e' stato trovato in possesso di armi illecitamente detenute,
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ora, Il giudice del merito ha il compito di interpretare le prove e di spiegare, dare conto di tale interpretazione nella motivazione: non può limitarsi ad affermazioni senza chiarire il fondamento di ciò che asserisce: specie se c’è contestazione dalla difesa.
L'ordinanza impugnata e' inoltre contraddittoria nella parte in cui afferma che il pericolo di recidiva deriva dalla possibilità per il ricorrente di continuare a frequentare gli ambienti, anche situati all'estero, pur trovandosi ai domiciliari.
Ma, pur considerando che i controlli sono saltuari non si capisce come possa allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario a frequentare mercati e fiere specializzate, situate anche all'estero, senza che la sua assenza sia verificata dalle forze dell'ordine.
Pericolo questo peraltro che può essere tranquillamente evitato mediante l'utilizzo del controllo elettronico a distanza.
Inoltre è una semplice ipotesi che gli acquisti di armi possano avvenire tramite internet o per mezzo di persone interposte: giustamente dice il ricorrente che sarebbe assurdo come, in costanza di arresti domiciliari, egli continui ad acquistare armi da detenere in casa.
Infine, la valutazione sulle difficoltà economiche dell’interessato alla base del supposto commercio di armi è aria fritta: la documentazione contabile prodotta, che attesta un utile annuale, è stata frettolosamente superata con il richiamo alla generica crisi del mercato immobiliare ed all'assenza di prove circa la provenienza delle somme pagate per le rate dei mutui.
E' evidente che l'assenza di prove sul punto non può certo andare a danno dell'indagato.
L'ordinanza impugnata, alla fine, va annullata, con rinvio per nuovo esame.
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