Il caso
La cronaca purtroppo ci racconta, quasi ogni giorno, di incidenti stradali provocati dallo stato di ebbrezza dei conducenti di veicoli lanciati verso la folla o all'interno di centri abitati: si tratta di pessimi comportamenti da condannare senza se e senza ma, soprattutto per l'ovvia considerazione che in gioco ci sono vite umane.
La Corte di Cassazione, sezione feriale penale, con sentenza n. 39881/17 depositata il 4 settmenbre 2017, esamina il caso di un guidatore condannato per guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e per il fatto di essere neopatentato.
La persona interessata propone il ricorso, organizzando i motivi di difesa attorno a 3 capisaldi:
- violazione di legge e vizio di motivazione circa l'utilizzabilità delle analisi del sangue effettuate presso il Pronto Soccorso, senza che fosse avvisato di questo e senza essere avvertito che poteva nominare un difensore: in particolare dubitando che si fosse trattato di un controllo ematico da protocollo sanitari;
- violazione di legge e vizio di motivazione sul fatto che non erano state effettuate analisi di secondo livello;
- violazione di legge e vizio di motivazione sul fatto che non erano state riconosciute le attentuanti generiche, vista la condotta di guida pericolosa in centro abitato con la presenza di edifici (la persona interessata dalla vicenda ritiene invece che vi siano errori nello schizzo planimetrico circa la presenza di abitazioni).
La soluzione data dalla Cassazione
E' bene tenere a mente la risposta offerta dalla Suprema Corte in un caso del genere, in quanto i dati che se ne ricavano possono essere estremamente utili, in senso preventivo, per tutti i casi analoghi dove la persona interessata si trova a fronteggiare una circostanza così delicata (evitabile).
Sul primo motivo la Corte è negativa. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari che eseguono un protocollo di sicurezza medica e di pronto soccorso (in assenza di indizi di reità) non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili: questo equivale a dire che si tratta di un caso dove l'avvocato non deve essere avvisato.
Sul secondo motivo la Suprema Corte da altra risposta negativa. Il fatto che non siano stati eseguiti controlli di secondo livello non dice nulla sull'utilizzabilità di quanto dispone l'autorità, in concomitanza con altri dati e circostanze acquisite al materiale processuale.
Sul terzo motivo non c'è storia. Il trattamento più favorevole del ricorrente non si può attuare, in base a quanto risulta dallo schizzo planimetrico (dove è chiara la vicinanza della traiettoria del veicolo alle abitazioni posizionate in quella zona).
Conclusioni
Non c'è bisogno di particolari garanzie difensive per dimostrare lo stato di ebbrezza di un guidatore che provoca un incidente, nello specifico uscito di strada e poi ricoverato.
Ciò che occorre è un prelievo del sangue, anche a soli fini terapeutici.
La prevenzione, in tema di incidenti stradali, è tutto.
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