Lunedì, 09 Ottobre 2017 23:56

Reati informatici. L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Definizioni e un esempio pratico.

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Il reato

Il codice penale prevede il reato di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", rubricato all'articolo 615 ter  all'interno del Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Libro II.

L'articolo sotto quella rubrica punisce con la reclusione fino a tre anni "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". 

Definizione di sistema informatico o telematico

Innanzitutto è bene precisare che per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo , attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati. Cass. Pen. sez VI, 14 dicembre 1999, n. 3067.

Massima della Cassazione Penale che conferma numerose altre pronunce

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. Cass. Pen. sez. V, 13/03/2017, n. 11994.

Un caso pratico

Con la stessa sentenza la Cassazione ha confermato una pronuncia di una Corte d'Appello secondo cui "integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta del collaboratore di uno studio legale a cui è affidata esclusivamente la gestione di un numero di clienti, che acceda all'archivio informatico dello studio copiando e poi trasferendo su altri supporti informatici, i files riguardanti i clienti affidati, oltre il limite dalla competenza che gli era stata attribuita".

Per ulteriori informazioni sull’argomento:

Contatta l’Avv. Edoardo Di Mauro

Cell. 3334588540

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Letto 2604 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:05
Edoardo Di Mauro

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Email: edodim83@gmail.com

Nato a Siracusa il 30/05/1983.
Laurea in Giurisprudenza a Catania il 28/09/2009.
Dal 2009 al 2013 collabora con lo studio Legale dell' Avv. Corrado Giuliano di Siracusa nelle materie del diritto civile ed amministrativo.
Il 4/07/2014 consegue il Master di II livello in Diritto dei trasporti e della navigazione.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siracusa dal 3/11/2016.
Attualmente esercita la professione forense occupandosi di diritto civile, penale, amministrativo, tributario.

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