La rettifica
La rettifica è quell'atto con il quale il Fisco ridetermina il valore di un immobile venduto: qui rendiamo spunto da un caso portato all'attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e deciso con sentenza n. 928/1/2017. In questa particolare occasione si è discusso della nullità o meno di questo atto di rettifica.
Diciamo subito che la Commissione, esaminate accuratamente le tesi delle parti contrapposte (una società ricorrente e, come parte resistente, l'Ufficio del Territorio) ha accolto il ricorso della società, vista l'attendibilità delle sue ragioni.
Una pronuncia il cui contenuto ruota attorno a due principi di fondo:
1) la rettifica, per essere regolare, deve tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'immobile,
2) non devono esserci errori nella ricostruzione peritale posta a base della rettifica stessa.
Il caso
Come anticipato, la società presenta un ricorso contro l'atto di rettifica con il quale l'Ufficio ridetermina il valore di un immobile venduto nel 2013.
L'azione della società ha una sua precisa ragion d'essere: in pratica l'Ufficio ridetermina il valore venale dell'immobile portandolo ad un importo più che doppio rispetto a quello dichiarato in sede di rogito notarile.
Il risultato pratico di questa operazione è presto detto: spunta fuori una nuova imposta complementare ipotecaria e catastale, con l'aggiunta ovviamente delle immancabili sanzioni amministrative.
La destinataria della rettifica non ci sta e si decide ad avviare la causa tributaria, il cui esito le è favorevole.
Perchè la ricorrente vince la causa
Semplicemente per il fatto che l'Agenzia delle Entrate Servizi Tecnici di Pescara basa il suo atto su una perizia che, però, si rivela non adatta al caso trattato, in quanto è assai generica.
Cosa più importante, come dice la Commissione, è che questa perizia non è altro che una presunzione semplice, come tale liberamente valutabile dal Giudice in presenza o in mancanza di altri elementi di prova.
Tradotto, questo significa che se in causa mancano ulteriori tasselli di questa prova, idonei a convincere il magistrato di un determinato fatto e che si possono aggiungere alla perizia tecnica (mera allegazione di parte, come si dice in gergo tecnico), ebbene la dimostrazione di questo fatto non si raggiunge.
Il risultato è che la causa viene vinta dalla società ricorrente: la validità probatoria della perizia dell'U.T.E. è modesta, in quanto non solo reca le caratteristiche specifiche dell'immobile, ma addirittura presenta errori riguardanti la metratura indicata e data per maggiore di quella reale (52 mq contro gli effettivi 42 mq), poi va detto pure che non specifica che l'unità immobiliare non ha la climatizzazione e il riscaldamento, oltre a non specificare che non è idonea ad un dichiarato uso commerciale.
Conclusione
Quando gli elementi dell'accertamento e della rettifica si possono mettere in discussione, procedere senza indugio con il ricorso.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.