Giovedì, 09 Gennaio 2020 07:11

Poliziotto, Militari, tutela della famiglia con figli

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L’Avvocato risponde

 

Domanda:

la “sospensione” dell’assegnazione temporanea art. 42 bis D. Lgs. 151/01

Sono un poliziotto e sto fruendo dell'istituto di cui all'art. 42 bis D.lgs. 151/01, fino a xxxx 2xxx.

Nel frattempo sono diventato papà per la seconda volta ed ho vinto il concorso come vice ispettore.

Per quest'ultimo, qualche mese addietro ho iniziato a frequentare il corso e sono stato assegnato a C., sebbene vi fossero altre Scuole di Polizia dove si stava svolgendo lo stesso corso.

Ho fatto richiesta di essere mandato in una delle due scuole più vicine a T., senza avere alcuna risposta.

Tra non molto dovrò fare un periodo applicativo della durata di 30 giorni e per il medesimo motivo, ho chiesto di farlo in questura a T. o presso la sezione polizia stradale di T. (premetto che la circolare relativa al corso dice che il periodo applicativo dovrà essere effettuato presso il reparto di appartenenza), anche qui nessuna risposta.

Pertanto inizio a fare un giro di chiamate al Ministero e con mia enorme sorpresa, mi dicono che non hanno risposto perché la mia assegnazione temporanea, avendo cambiato grado/qualifica, sarà sospesa.

Non mi hanno notificato ancora nulla.

Quindi oggi invio una istanza al servizio preposto alle assegnazioni temporanee, ribadendo che l'articolo 42 bis è in corso d'opera, che lo stesso non contempla gradi, ma parla di dipendenti pubblici e che non rovinerei il buon andamento dell'amministrazione, non andando ad intaccare nulla con il nuovo grado e sono in attesa di risposta.

Ora, è possibile sospendere un'assegnazione temporanea in atto, senza ricevere comunicazione alcuna?

Il danno per me e la mia famiglia, allo stato attuale sarebbe enorme.

Spero di essere stato chiaro e comunque resto in attesa di un suo gentile riscontro.

 

 

Risposta:

Questa norma ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore (dipendente pubblico) e quindi di garantire la massima unità familiare.

Si tratta solo di assegnazione, al limite anche con modalità frazionata, per un limitato lasso temporale e coincidente con insostituibili e improcrastinabili esigenze familiari.

La disposizione in questione rientra quindi tra le norme dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, valori garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 Cost. che, nel fissare i diritti-doveri dei genitori nell’assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

L’intento del Legislatore è di rendere l’assegnazione temporanea preminente rispetto alle ordinarie esigenze di organizzazione e di organico, potendo essere negata solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l’Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.

Nel suo caso, l’Amministrazione evidentemente le notificherà un provvedimento definitivo, ritengo supportato da una qualche plausibile motivazione, proprio per spiegarle il perché, pur a fronte del chiaro precetto normativo ritiene possibile, coerente e ragionevole la sospensione dell’assegnazione temporanea in atto.

A quel punto, viste le motivazioni del caso non appena le saranno formalmente notificate, sarà poi suo onere ricorrere al Giudice per reclamare la violazione dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01 nei suoi tratti essenziali.

 

 

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Letto 2560 volte Ultima modifica il Giovedì, 09 Gennaio 2020 07:20
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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