L’Avvocato risponde
Domanda:
Il Tar non fissa l’udienza di discussione: cosa posso fare?
Buongiorno caro avvocato, sono S.R. io seguo sempre i suoi post su Facebook e su MiaConsulenza.it.
Se è possibile mi servirebbe una informazione e, a tal proposito, volevo formulare una domanda.
Io ho presentato il ricorso al tribunale amministrativo per il porto d'armi uso caccia, ma non ho avuto nessuna risposta e nessuna sentenza ancora, vorrei sapere come mai.
Grazie un abbraccio e buon lavoro!
Risposta:
La prima risposta che posso dare alla domanda da Lei formulata è se ha già chiesto al Suo Avvocato la stessa cosa.
Poi, cogliendo lo spunto da Lei offerto con il quesito, posso approfittare per estendere l’interesse della questione ad una più ampia platea di lettori, che potrebbero trovare utile questo tipo di informazione.
Dunque, possiamo intanto dire che un rimedio alla situazione di stallo del processo amministrativo potrebbe trovarsi nell’istanza di prelievo.
Si tratta di un atto disciplinato dall’ art. 71 del codice del processo amministrativo.
Questa norma prevede quanto segue:
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2.
In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
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