Martedì, 14 Gennaio 2020 21:25

Armi uso sportivo e appropriazione indebita

Scritto da

 

L’Avvocato risponde

 

 

Domanda

Gentile avvocato, ho fatto richiesta porto armi uso sportivo, però ho un procedimento di appropriazione indebita di un conto cointestato con mio cugino, tuttora ancora aperto dopo X anni, vorrei sapere da una vostra consulenza se possono esserci problemi per il rilascio. grazie.

 

 

Risposta

In generale, va premesso quanto segue: ai sensi dell'art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d'armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

La disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi richiedono, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, in modo tale che non emergano sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all'amministrazione l'onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l'ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

 

Nello specifico, va precisato quanto segue: dal caso da lei riferito non emerge un accertamento oggettivo di fatti che possano costituire indice di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica e che, soprattutto, possono giustificare un giudizio prognostico circa la sua sopravvenuta inaffidabilità.

Non si notano fatti che possano avere una qualche attinenza all’uso delle armi.

 

Si cita la massima del Tar Trieste, sentenza n. 802 del 13.12.2007: “non è congruamente motivato il provvedimento questorile di diniego di rinnovo di porto di fucile che si fonda sull'esistenza di condanne patteggiate per reati (dichiarazione fraudolenta, truffa, appropriazione indebita) che non sembrano influire sulle capacita di autocontrollo del soggetto autorizzato e quindi non possono fondare un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità nel maneggio delle armi”,

 

Inoltre: Tar Milano, sentenza n. 3260 del 10.04.2009: “Ai sensi dell'art. 38 del R.D. n. 773 del 1931, il Prefetto ed il Questore possono inibire l'uso delle armi e negare il rinnovo della licenza nei confronti di coloro i quali non diano prova di affidabilità e sicurezza. I provvedimenti di ricusazione, avendo carattere prettamente preventivo, perché possano essere adottati, è sufficiente che si ravvisi un sospetto, anche minimo, in forza del quale la persona non dia idonee garanzie di affidabilità nell'uso delle armi. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego, essendo stato determinato dal rilievo della denuncia per appropriazione indebita e per abuso d'ufficio, senza che alle stesse sia seguito alcuna azione penale nei confronti del prevenuto, deve concludersi che sia stato illegittimamente adottato, non ravvisandosi alcuna relazione tra le denunce e l'uso delle armi”.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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