La domanda del lettore
Buongiorno Avv. Pandolfi, leggendo nei suoi vari articoli vedo che si occupa pure di casi divieto di detenzione armi. Leggo che Lei opera in tutto Italia, io ho un problema con un divieto dal 2006 che nessuno sulla piazza di xxxxxx mi sa risolvere, ma non per incompetenza, ma perché in questura non esiste più uno sportello addetto, e nessuno vuole perdere tempo. Gentilmente mi sa dire se Lei si appoggia sulla zona di xxxxx a qualche studio? In attesa di una Sua risposta porgo i più cordiali saluti.
La risposta al quesito
Le confermo che la mia attività professionale si svolge in tutta Italia, isole comprese. Il mio studio fisico si trova in Priverno (LT) via Giacomo Matteotti n. 147, ma il mio lavoro si svolge –da anni- quasi esclusivamente on line.
Sono abituato a lavorare “caso per caso”: questo significa che in funzione della situazione specifica da gestire in materia di amministrativo / armi mi organizzo, se occorre, anche con eventuali Colleghi e/o Collaboratori di mia conoscenza e lontani dal luogo fisico ove risiedo ed opero.
Molte volte non serve una collaborazione diretta con altri Colleghi appartenenti a Fori diversi e distanti dal mio, soprattutto per il fatto che istanze, memorie, deduzioni, ricorsi possono essere tranquillamente inviati e notificati da remoto, a distanza, per mezzo della tecnologia attualmente disponibile (mail, p.e.c., siti, piattaforme on line e così via).
Altre volte, quando invece si presenta come necessaria una forma di collaborazione con altri Colleghi distanti territorialmente, informo il Cliente di questa necessità e lo aggiorno passo passo sulla procedura difensiva che si sta svolgendo in suo favore.
Ovviamente, nel caso lei mi dovesse chiedere assistenza legale, avrà cura di inviarmi via mail tutta la documentazione in suo possesso per un’analisi iniziale, dopodiché riceverà un preventivo che valuterà.
Solo in caso di accettazione del preventivo potrò procedere alla lavorazione della sua pratica (vedi anche: avvocato preventivo serve o non serve).
Nel suo caso specifico, il fatto che in Questura non esiste lo sportello addetto a mio parere non significa nulla, dal momento che l’articolazione amministrativa deve comunque rispondere alle istanze del cittadino, il quale deve essere messo in grado di controdedurre e partecipare attivamente all’istruttoria del procedimento amministrativo in essere.
Per altro, nel caso del suo d.d.a. risalente al 2006, questo obbligo per la Questura è ancora più stringente, visto che abbiamo sentenze che chiariscono proprio l’aspetto della necessità che l’amministrazione riesamini il vecchio divieto, poiché questo è un provvedimento fortemente limitativo che non può, ragionevolmente, esistere in eterno (vedi anche: ordine di provvedere su istanza riesame).
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3286090590
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