La domanda del lettore
Il Prefetto mi ha notificato un divieto detenzione armi in ragione di prospettati procedimenti penali e segnalazioni di polizia a mio carico. Però nel provvedimento non ha spiegato niente in dettaglio. Posso fare ricorso? Già in precedenza ero autorizzato alla detenzione di armi e munizioni. Grazie per il servizio che rendete con la vostra ottima rubrica on line denominata “L’Avvocato risponde ai lettori”.
La risposta al quesito
Si, può presentare il ricorso.
Prima però una rapida premessa generale, per inquadrare bene la questione.
La giurisprudenza da un lato riconosce, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rispettivamente al Prefetto e al Questore, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d’armi con un’ampia discrezionalità nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi fatto o circostanza i quali (seppure non penalmente rilevanti) possono minare la piena affidabilità di cui deve godere ogni soggetto che aspira a mantenere o rinnovare il porto d’armi e il permesso di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Per altro verso, impone che tale potere venga esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa.
Qui viene il nocciolo del problema e, quindi, andiamo direttamente al punto centrale della domanda.
Quei canoni che il Prefetto deve rispettare riguardano:
- il profilo motivazionale,
- la coerenza logica,
- la ragionevolezza,
- inoltre deve dare conto in motivazione dell'istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
La conseguenza di tutto questo è che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere provato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
In sostanza: nel caso di revoca o rinnovo di un titolo di polizia, l’Amministrazione deve indicare, nella motivazione dell’eventuale atto di diniego, il cambiamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il titolo.
Se non lo fa, non solo il ricorso può e deve essere presentato, ma i giudici esperti lo accoglieranno, in sintonia con l’ampia, favorevole e prevalente giurisprudenza di settore.
In conclusione, presenti il suo ricorso al Tar.
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