Sabato, 20 Giugno 2020 16:07

Smantellamento di divieto detenzione armi senza motivo

Scritto da

La domanda del lettore

Il Prefetto mi ha notificato un divieto detenzione armi in ragione di prospettati procedimenti penali e segnalazioni di polizia a mio carico. Però nel provvedimento non ha spiegato niente in dettaglio. Posso fare ricorso? Già in precedenza ero autorizzato alla detenzione di armi e munizioni. Grazie per il servizio che rendete con la vostra ottima rubrica on line denominata “L’Avvocato risponde ai lettori”.

 

 

 

La risposta al quesito

Si, può presentare il ricorso.

 

Prima però una rapida premessa generale, per inquadrare bene la questione.

 

La giurisprudenza da un lato riconosce, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rispettivamente al Prefetto e al Questore, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d’armi con un’ampia discrezionalità nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi fatto o circostanza i quali (seppure non penalmente rilevanti) possono minare la piena affidabilità di cui deve godere ogni soggetto che aspira a mantenere o rinnovare il porto d’armi e il permesso di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

 

Per altro verso, impone che tale potere venga esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa.

 

Qui viene il nocciolo del problema e, quindi, andiamo direttamente al punto centrale della domanda.

 

Quei canoni che il Prefetto deve rispettare riguardano:

 

  • il profilo motivazionale,
  • la coerenza logica,
  • la ragionevolezza,
  • inoltre deve dare conto in motivazione dell'istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.

 

La conseguenza di tutto questo è che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere provato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.

 

In sostanza: nel caso di revoca o rinnovo di un titolo di polizia, l’Amministrazione deve indicare, nella motivazione dell’eventuale atto di diniego, il cambiamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il titolo.

 

Se non lo fa, non solo il ricorso può e deve essere presentato, ma i giudici esperti lo accoglieranno, in sintonia con l’ampia, favorevole e prevalente giurisprudenza di settore.

 

In conclusione, presenti il suo ricorso al Tar.

  

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2689 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.