Licenza di porto d'armi, rilascio e diniego; reati nei quali è estraneo l'uso delle armi.
Un provvedimento di divieto di detenzione di armi può essere considerato viziato, quindi annullato, quando non presenta la corretta motivazione sul presunto legame esistente tra reati commessi dalla persona e uso delle armi.
Per reggere, il divieto deve basarsi sull’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, o su una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità), in modo da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi.
Sappiamo che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
Inoltre, i provvedimenti di divieto, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all’Amministrazione l'onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l'ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.
Comunque, esistono reati che implicano di per sé l’abuso delle armi, e altri che denotano un’indole propensa alla violenza contro le cose o le persone.
Mentre, al contrario, ci sono reati che sono poco significativi in questa materia.
Nelle varie sentenze si sono fatti gli esempi di determinati reati contro la pubblica amministrazione, come il peculato ovvero la corruzione di pubblico ufficiale; e si è detto che, pur non volendosi negare a priori che anche in questi casi si possa fare applicazione dell’art. 39, in ogni caso occorre sempre che l’autorità di p.s. si dia carico di enunciare nella motivazioni le ragioni per cui, nel caso concreto, quel determinato comportamento si ritiene indicativo di una ridotta affidabilità riguardo all’uso delle armi.
In conclusione: tutte le volte in cui manchi una diretta relazione con l'uso delle armi, non si può assumere che i reati determinino implicitamente l’inaffidabilità del soggetto interessato.
Quindi, nel caso in cui l’autorità dovesse ritenere in qualche modo esistente questa relazione, allora la persona interessata potrà presentare il ricorso amministrativo.
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