Venerdì, 21 Agosto 2020 16:24

Divieto detenzione armi: reati che non lo giustificano

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Licenza di porto d'armi, rilascio e diniego; reati nei quali è estraneo l'uso delle armi.

 

 

Un provvedimento di divieto di detenzione di armi può essere considerato viziato, quindi annullato, quando non presenta la corretta motivazione sul presunto legame esistente tra reati commessi dalla persona e uso delle armi.

 

Per reggere, il divieto deve basarsi sull’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, o su una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità), in modo da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi.

 

Sappiamo che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

 

Inoltre, i provvedimenti di divieto, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all’Amministrazione l'onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l'ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

 

Comunque, esistono reati che implicano di per sé l’abuso delle armi, e altri che denotano un’indole propensa alla violenza contro le cose o le persone.

 

Mentre, al contrario, ci sono reati che sono poco significativi in questa materia.

 

Nelle varie sentenze si sono fatti gli esempi di determinati reati contro la pubblica amministrazione, come il peculato ovvero la corruzione di pubblico ufficiale; e si è detto che, pur non volendosi negare a priori che anche in questi casi si possa fare applicazione dell’art. 39, in ogni caso occorre sempre che l’autorità di p.s. si dia carico di enunciare nella motivazioni le ragioni per cui, nel caso concreto, quel determinato comportamento si ritiene indicativo di una ridotta affidabilità riguardo all’uso delle armi.

 

In conclusione: tutte le volte in cui manchi una diretta relazione con l'uso delle armi, non si può assumere che i reati determinino implicitamente l’inaffidabilità del soggetto interessato.

 

Quindi, nel caso in cui l’autorità dovesse ritenere in qualche modo esistente questa relazione, allora la persona interessata potrà presentare il ricorso amministrativo.

 

 

 

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Letto 2350 volte Ultima modifica il Venerdì, 21 Agosto 2020 17:40
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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