La domanda
Avvocato buonasera mio marito ha avuto revocata la patente perché gli avevano dato la sorveglianza. Poi però questa sorveglianza non gli è stata mai applicata anzi gliela hanno tolta. Come fa a riavere la patente di guida? Mi può fare sapere. Grazie.
La risposta
Per rispondere compiutamente a questa domanda occorrerebbe esaminare la documentazione in suo possesso, almeno per verificare la circostanza della sorveglianza prima data e poi mai applicata, anzi tolta, come si dice sinteticamente nel quesito.
Quindi, per avere un’analisi accurata del caso se vuole può, previa autorizzazione al trattamento dei dati, inviarmi atti e documenti di suo marito all’indirizzo mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ad ogni modo, prima di arrivare alla fine del post dove inserisco la parte conclusiva della risposta alla domanda con la spiegazione della procedura da seguire, qui in generale possiamo dire che la Legge ha previsto l’art. 120 C.d.S. per disciplinare queste situazioni.
Si tratta di norme che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da una particolare pericolosità sociale al compimento di condotte illecite.
L’Art. 120 parla di requisiti morali per ottenere il rilascio di titoli abilitativi, ossia patenti e altre abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.
Dice la norma: 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.086 a euro 3.260.
Ai sensi dell'art. 120 C.d.S. la patente di guida è revocata dal Prefetto per assenza dei requisiti morali.
Il Prefetto, trascorsi tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca e previa verifica di taluni requisiti, può concedere il nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida.
A tal fine occorre presentare apposita istanza tesa al rilascio del nulla osta a conseguire il documento di guida allegando:
- nel caso dei sottoposti alle misure di prevenzione, specifica attestazione di fine misura (rilasciata dall'Autorità di Polizia che ha curato la corretta applicazione della misura);
- nel caso di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90, occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dall' Ufficio di sorveglianza;
- il certificato generale del casellario giudiziale per la verifica di eventuali ulteriori motivi morali ostativi.
Si noti che alcune Prefetture sono solite richiedere anche un certificato di riabilitazione rilasciato dalla Corte di Appello per la misura della sorveglianza speciale.
Al riguardo, occorre citare che giurisprudenza costante ed attuale afferma la non necessità del provvedimento di riabilitazione per l’avvenuta esecuzione della misura di prevenzione essendo sufficiente, solo per questo caso, il requisito temporale dei tre anni dalla cessazione della misura.
In conclusione, procedere con il deposito dell’istanza come sopra indicato, tenendo presente che in caso di non accoglimento si potrà proseguire l’iter con il ricorso per l’annullamento dell’atto.
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