Mercoledì, 19 Agosto 2020 20:55

Multa presa in Italia da cittadino con targa estera

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La domanda

Gentile Avv. Pandolfi,

sono un connazionale residente in Polonia e ho la macchina con targa polacca.

Le sottopongo la seguente domanda: se prendo una contravvenzione in Italia il verbale di notifica all'estero in quale lingua deve essere scritta?

Grazie e in attesa di una Sua risposta Le invio cordiali saluti dalla Polonia.

 

 

 

La risposta

La materia è complessa; risulta disciplinata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 415/2005, tesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

 

Per rispondere subito al quesito posto, la lingua utilizzata dovrebbe essere quella dei documenti di immatricolazione, oppure quella con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, ciò per permettere che la persona interessata capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate.

 

Quindi, chi riceve la missiva deve leggere e capire possibilmente nella sua lingua, o in quella che risulta dai documenti della vettura.

 

Comunque, numerose sono le norme presenti nella direttiva.

 

Qui possiamo citare le più importanti, anche in relazione alla domanda posta.

 

All’art. 7: per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

 

All’art. 9: le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti «amministrativi», mentre altri come illeciti «penali». La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

 

Al punto 14: la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE mira a trovare le soluzioni più semplici, più facilmente reperibili e vantaggiose in termini di costi per lo scambio di informazioni.

 

Al punto 15: gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informare la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'in­frazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare modalità di dettaglio analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi compresi strumenti quali il plico raccomandato, se del caso. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alla lettera d'infor­mazione, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della difesa, specialmente in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio.

 

All’art. 16: gli Stati membri dovrebbero fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

 

Assistenza legale: come averla

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi al 3286090590,

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Letto 1078 volte Ultima modifica il Mercoledì, 19 Agosto 2020 20:57
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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