Domenica, 23 Agosto 2020 07:57

Sostanze stupefacenti ad uso personale e armi

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La domanda

Avvocato Pandolfi volevo sapere una cosa se possibile: nel 1999, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza di xxxwww sono stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente, tipo “hashish” e sono stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 73 d.p.r. n. 309/1990. Un anno dopo, nel 2000, il Gip, ritenendo che la sostanza fosse destinata ad uso personale disponeva l’archiviazione del procedimento penale. Poi non ho avuto più niente, non ho subito altri procedimenti penali. Ora il Questore, presentando io istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia poteva rigettarlo? E il Prefetto poteva fare il divieto di detenzione armi?

 

 

 

La prima parte della risposta

Il quesito è un po’ complesso e tecnico, per questo motivo consiglio un pochino di pazienza nella lettura; magari il post, sostanzialmente diviso in tre parti, può essere letto con calma più di una volta proprio per soffermarsi sui singoli passaggi che poi portano alla valutazione finale.

 

Intanto, in generale, nella prima parte dell’articolo possiamo dire che l’Ordinamento italiano in materia di autorizzazioni di polizia per porto e uso delle armi, affida all'autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

In sostanza la Legge affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, ciò per prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

 

La conseguenza di questo stato di cose è che il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e, in aggiunta, deve garantire che non vi sia pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

 

Non a caso, Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

Per dirla con poche parole: chi è titolare di questa licenza deve essere una persona ineccepibile.

 

 

 

La seconda parte della risposta

Detto tutto questo come premessa in generale e passando alla seconda parte del post, devo dire che nel suo caso il diniego mi sembra illogico.

 

Da quanto spiegato nel quesito, questo diniego di licenza si fonda sulla contestazione di un unico episodio risalente a vari anni fa quando lei era stato trovato in possesso di 5 gr. di sostanza stupefacente tipo “hashish” e il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale, che aveva ritenuto la sostanza stupefacente ad uso personale.

 

Sebbene la norma attribuisca al provvedimento del Prefetto, in presenza di uso occasionale di droghe, carattere vincolato, tuttavia l’interpretazione della norma non può essere ad efficacia illimitata nel tempo.

 

In effetti, andando a vedere la norma, l’art. 75 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” restringe l’efficacia temporale della sanzione amministrativa del divieto di conseguire la licenza di porto d’armi, nel caso di uso personale di droghe cd. leggere, ad un periodo fra 1 e 3 mesi, così disponendo:

 

“1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) …;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

(…)”.

Circa il rapporto tra la norma speciale in materia di stupefacenti e la disciplina generale in tema di pubblica sicurezza, il potere del prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne, previsto dall'art. 39 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, non è venuto meno a seguito dell'art. 75, t.u. 10 ottobre 1990, n. 309.

 

Si deve quindi ritenere che la sospensione della licenza sia la misura minima di sanzione, reputata necessaria dal legislatore; il che non esclude, tuttavia, la possibilità, in presenza di situazioni di pericolo rafforzato, di una misura ancora più rigorosa se si ritiene che la prima non sia sufficiente e che non vi siano più i presupposti necessari per beneficiare della licenza.

 

Ma questo esito alternativo presuppone pur sempre un accertamento in concreto della condotta: ricordiamo che le era stato contestato un illecito amministrativo e non un reato. Serviva una motivata valutazione anche sotto il profilo della proporzionalità, da cui capire per quali motivi si era ritenuto che la sospensione, ad esempio sino ad un anno, non fosse una sanzione sufficiente.

 

Pertanto, riassumendo: nel suo caso sembra francamente carente la motivazione del provvedimento negativo nella parte in cui ha disposto il divieto di conseguire la licenza di porto d’armi sulla base di un singolo episodio archiviato come semplice illecito amministrativo e risalente a svariati anni addietro, senza tenere conto dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità e neppure della norma dell’art. 75, d.p.r. n. 309/1990.  

 

 

 

La terza parte della risposta

In pratica di tratta di una situazione giuridica dove si può consigliare il ricorso al giudice o il riesame, in quanto gli eventuali provvedimenti negativi, come quelli da lei segnalati nel quesito, potevano e possono essere annullati in quanto basati su atti amministrativi eccessivi, irragionevoli ed illogici.

 

Per altro, sulla questione cannabis sostanze stupefacenti ad uso personale ed armi, disponiamo di un vasto numero di sentenze di primo e secondo grado, che possono sicuramente essere utili a lei e per una varietà di casi simili a quello segnalato e qui commentato nella risposta.

 

Quello che spesso raccomando a chi chiede una consulenza su questa delicata e complessa materia è di muoversi per tempo quando si verificano fatti del genere, non fosse altro per il fatto che i provvedimenti amministrativi solitamente vanno impugnati entro termini perentori, allo scadere dei quali i diritti e gli interessi personali potrebbero esserne pregiudicati.

 

 

 

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Letto 6002 volte Ultima modifica il Domenica, 23 Agosto 2020 11:35
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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