La domanda
Salve avvocato, ho ricevuto a settembre avviso di superamento velocità dalla locale polizia svizzera del cantone velocità calcolata 66 km/ora, teoricamente 16 km oltre. Ho inviato come richiesto i miei dati specificando che avrei pagato la multa pur essendo certo di non avere superato i limiti essendoci altre persone in auto con me. Avrebbero dovuto secondo le loro indicazioni farmi avere entro pochi giorni importo da pagare. Cosa che non hanno fatto, trovando invece a casa mia polizia municipale del mio paese che mi riconsegnava avviso dell'avvenuta contestazione e documentazione da firmare. Ho subito chiesto motivazione alla polizia cantonale del motivo visto che avevo già fornito i miei dati. Risposta: indagheremo del motivo.
Mai avuta risposta. A dicembre ricevo sempre dalla polizia cantonale bollettino da pagare di ca. 178 franchi. Cosa che ho pagato. Qualche giorno dopo ricevo anche dalla loro Procura ulteriore carico da pagare di ca. 780 franchi. Ho chiamato specificando che avrei pagato il primo importo ma non assolutamente il secondo perché immotivato e mai prima specificato. Dopo tre mesi ca. arriva primo sollecito che ovviamente per principio non ho preso in considerazione ed oggi ulteriore sollecito con minaccia di ritorsioni e galera, in Svizzera. Trovando assurdo quanto richiesto non intendo minimamente fare quanto richiesto e minacciato. Gradirei, se possibile un suo parere in merito. Possono dalla Svizzera impormi un pagamento così assurdo e dopo che io ho comunque pagato la multa del cantone? La ringrazio.
La risposta
Lei ha solo inviato un quesito ma non ha allegato la documentazione relativa alla sanzione di cui parla.
Comunque, in generale, tenga presente che il sistema delle sanzioni svizzero si articola su tre procedure: la multa disciplinare, il procedimento penale e il procedimento amministrativo.
La prima si applica in caso di piccole infrazioni del codice stradale, che vengono quindi sanzionate con multe uniformi; eseguito il pagamento si riconosce l’infrazione e, se pagata entro i termini prescritti, la multa si considera definitivamente liquidata, con conseguente insorgenza del diritto a che la persona adempiente non venga registrata.
La seconda (penale) riguarda i casi delle gravi infrazioni; qui la polizia trasmette il dossier alle autorità competenti a perseguire penalmente il soggetto.
All’esito del procedimento, la commisurazione della pena può variare a seconda del cantone interessato.
Da quanto dice nel quesito, il penale potrebbe essere stato il suo caso.
La terza (amministrativo) contempla misure alternativa come, ad esempio, la partecipazione ad un corso di educazione stradale, la prescrizione di un esame medico, la revoca della licenza per condurre.
I flussi di dati sulle multe vengono gestiti da un sistema chiamato Ripol, che rimodula la casistica dei mancati pagamenti trasformandola in “mandato d’arresto”.
Appare evidente il fine deterrente del sistema così congegnato che, a conti fatti, induce vigorosamente le persone a pagare la multa per poi varcare tranquillamente di nuovo il confine.
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