Corte di Cassazione Sez. 6 civ, Ordinanza n. 8218 del 24.03.2021.
La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in materia di danno parentale derivante dalla morte del congiunto, chiarendo cosa deve intendersi per requisito della convivenza quale elemento idoneo a giustificare il risarcimento del danno.
L’esempio da cui si parte è quello del decesso del familiare a seguito di un sinistro stradale.
Immaginiamo che ad agire in giudizio per reclamare il risarcimento del danno morale siano in nipoti di una zia deceduta nell’incidente veicolare.
Ebbene, la Corte ha spiegato che in casi di questo tipo non può mai essere negato il risarcimento di questa voce di danno ai parenti superstiti, dal momento che l’eventuale assenza della convivenza personale non incide sul legame parentale effettivo.
Semmai, l’assenza eventuale della convivenza potrà influire sulla quantificazione del danno, ma non potrà escludere il diritto al risarcimento in sé e per sé.
Pertanto: le sentenze che dovessero contemplare tale esclusione non possono essere validamente apprezzate.
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