Domanda di condono edilizio. Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. Requisiti.
Quando l’ordine non può essere revocato
Quando l’ordine può essere revocato
L’ordine di demolizione può essere revocato quando risulta incompatibile con atti amministrativi della competente autorità.
Vediamo però prima, in estrema sintesi, il principio su cui gravita la materia.
Quando l’ordine non può essere revocato
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, in generale non può essere revocato o sospeso sulla base della semplice pendenza di un ricorso contro il rigetto della domanda di condono edilizio.
La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone pur sempre l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione dell’esistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento.
In pratica, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare:
1) il prevedibile risultato dell’istanza,
2) la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento,
3) la durata della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione quando il suo esaurimento si presenta rapido.
Quando l’ordine può essere revocato
Dunque, l’ordine di demolizione può essere revocato quando risulta incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo il potere dovere del giudice di andare a verificare la legittimità dell’atto concessorio [1].
[1] Corte di Cassazione Sez. 3 penale, sentenza n. 11638 del 26.03.2021.
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