Sabato, 27 Marzo 2021 12:12

Demolizione di manufatto abusivo

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Domanda di condono edilizio. Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. Requisiti.

 

 

 

Principio generale

Quando l’ordine non può essere revocato

Quando l’ordine può essere revocato

 

 

 

Principio generale

L’ordine di demolizione può essere revocato quando risulta incompatibile con atti amministrativi della competente autorità.

 

Vediamo però prima, in estrema sintesi, il principio su cui gravita la materia.

 

 

 

Quando l’ordine non può essere revocato

L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, in generale non può essere revocato o sospeso sulla base della semplice pendenza di un ricorso contro il rigetto della domanda di condono edilizio.

 

La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone pur sempre l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione dell’esistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento.

 

In pratica, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare:

 

1) il prevedibile risultato dell’istanza,

 

2) la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento,

 

3) la durata della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione quando il suo esaurimento si presenta rapido.

 

 

 

Quando l’ordine può essere revocato

Dunque, l’ordine di demolizione può essere revocato quando risulta incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo il potere dovere del giudice di andare a verificare la legittimità dell’atto concessorio [1].

 

[1] Corte di Cassazione Sez. 3 penale, sentenza n. 11638 del 26.03.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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