Mercoledì, 10 Novembre 2021 09:27

Guardia particolare giurata bancarotta fraudolenta

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La domanda

Avvocato io sono una guardia giurata ormai da diversi anni....volevo chiederle se il patteggiamento di pena per un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, in futuro, al prossimo rinnovo potrebbe rappresentare un problema per la prefettura...se vi è l'impossibilità di ottenere il rinnovo dei titoli o potrebbe esserci discrezionalità... oppure ancora meglio se potrebbe non influire...Mi scuso ancora per il disturbo...capisco che la giurisprudenza ovviamente è molto complessa ma vorrei avere un parere da un esperto del settore, prima di decidere se intraprendere o no la strada del patteggiamento.

 

 

 

La risposta

Da premettere che Lei non ha inviato alcun documento amministrativo e penale da esaminare: pertanto fornisco una risposta per forza di cose approssimativa, basata sulla sola lettura del quesito.

 

Detto questo, attenzione perché con questo reato il rischio può esserci.

 

Per farle avere un punto di riferimento, le indico una sentenza del Tar Lecce, la n. 1712 del 6 novembre 2019.

 

Esaminando quella fattispecie, per certi versi pare analoga al suo caso, i giudici hanno stabilito quanto segue.

 

L'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ("Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") dispone che:

 

"Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

 

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

 

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione";

 

- l'art. 43 (che pure parte ricorrente deduce violato) dello stesso R.D. n. 773/1931 stabilisce che:

 

"Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

 

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

 

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

 

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

 

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi";

 

Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.

 

Va, poi, ricordato, in linea generale, che per giurisprudenza pacifica, l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza: sicchè "il giudizio di "non affidabilità " è giustificabile anche" (e persino) "in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta".

 

In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz'altro valutare l'assenza della "buona condotta" per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia.

 

In ogni caso, se volesse approfondire la tematica di suo interesse con un parere giuridico specifico corredato da altre e diverse pronunce giurisprudenziali, resto a sua disposizione per un preventivo.  

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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