Mercoledì, 09 Novembre 2022 15:19

L’esdebitazione del debitore incapiente nella Legge n.3 del 2012.

L’esdebitazione del debitore incapiente nella Legge n.3 del 2012.

 

Il D.L. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n.176
(c.d. Decreto Ristori), ha anticipato una delle più importanti novità introdotte dal Codice della Crisi
( art. 283), ovvero l’esdebitazione del debitore incapiente.
In base al nuovo art. 14-quaterdecies della Legge n.3 del 2012, tale esdebitazione può essere
richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, ovvero sia privo di redditi e di beni
patrimoniali.
In parole semplici significa che il debitore non deve godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio)
oppure in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri
creditori: questo è il caso, ad esempio, di uno stipendio che basti appena a soddisfare le esigenze di
sostentamento del debitore e della propria famiglia.
Questa procedura è prevista solo per il debitore persona fisica (non per le società, quindi) e per
beneficiarne il soggetto sovraindebitato deve anche risultare “meritevole”.
Per meritevole si intende che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o
con colpa grave, in altre parole, deve dimostrare di aver contratto ciascuno dei suoi debiti usando la
dovuta diligenza.
Inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, con lo scopo di non pagare quanto
dovuto.
 Requisiti per l’esdebitazione di diritto del debitore incapiente.
La normativa prevede altri requisiti, necessari per poter accedere alla procedura dell’esdebitazione
di diritto del debitore incapiente.
Sul presupposto che viene concessa al debitore una ripartenza da zero, (la c.d. fresh start), la legge
ha previsto rigidi paletti per l’accesso.
Questo si spiega con il fatto che, a differenza delle altre procedure previste dalla Legge 3/2012, si
tratta di una procedura che permette di non soddisfare, interamente, le pretese dei creditori.
Proprio per questo, un limite molto rilevante è rappresentato dal fatto che tale esdebitazione può
essere richiesta una sola volta nella vita.
Inoltre, per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale
e finanziaria del debitore verrà costantemente controllata dal Giudice (o da un suo delegato) perché,
se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare,
almeno parzialmente, i creditori.
In particolare, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare
i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto.
Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto
quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come
riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro
corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza
ISEE.
 Che ruolo riveste il Giudice?
Il Giudice deve indagare sulla meritevolezza del debitore incapiente, mediante la verifica
dell’assenza di dolo o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento e dell’assenza di
eventuali atti in frode ai creditori.
Se tale verifica dà esito favorevole, il Giudice dichiara l’esdebitazione del debitore incapiente
con decreto.
Il Giudice inoltre stabilisce anche i termini e le modalità con cui il debitore deve presentare
la dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti.
A tal fine, il Giudice può demandare all’O.C.C. la verifica periodica dell’esistenza di tali
sopravvenienze.
Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente viene poi comunicato al debitore e ai
creditori.
Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni.
In tal caso, il Giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti.
Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al Tribunale.
 L’esdebitazione del debitore incapiente nel Codice della Crisi di Impresa.
L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista anche dall’art. 283 del nuovo Codice
della Crisi.
Proprio in virtù della convenienza di questa procedura per i soggetti indebitati, il Decreto Ristori ne
ha anticipato l’operatività rispetto al resto delle norme che compongono il Codice della Crisi,
attraverso l’inserimento della relativa disciplina nel corpo della Legge 3 del 2012.
L’esdebitazione del debitore incapiente si affianca alle altre procedure previste dalla Legge 3 del
2012.
Da ultimo si precisa che la procedura in oggetto, dedicata al sovraindebitato incapiente, va tenuta
distinta dall’analogo istituto dell’esdebitazione conseguente alla liquidazione dei beni, disciplinata
invece dall’art. 14-terdecies della medesima legge.
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Letto 590 volte Ultima modifica il Venerdì, 18 Novembre 2022 10:34

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