Mercoledì, 09 Novembre 2022 15:31

Se la Banca mi concede un prestito senza valutare la mia affidabilità che succede?

 

Se la Banca mi concede un prestito senza valutare la mia

 

affidabilità che succede?
Le banche concedono prestiti solo dopo aver valutato l’affidabilità commerciale del consumatore il
cosiddetto merito creditizio. La solvibilità e la concessione di garanzie vengono determinate
secondo criteri che un tempo erano rimessi alla discrezionalità del direttore della filiale e che oggi
sono gestiti dai meccanismi di rating. 
Tuttavia spesso succede che la banca conceda un mutuo a chi non ha le capacità economiche per
restituirlo, succede con più facilità nei confronti di chi è già indebitato e necessita di denaro per
estinguere i precedenti rapporti con l’istituto di credito.
Peccato che l’apertura di un nuovo finanziamento finisce quasi sempre per danneggiare il debitore
poiché, lo costringe a pagare una somma maggiore a titolo di interessi. 
In una situazione del genere che succede in caso di prestito senza affidabilità? 
Cosa può fare il debitore che, proprio a causa della cosiddetta concessione abusiva del credito sia
sommerso dalle rate e rischi di sovraindebitarsi?
Se la Banca non valuta correttamente la sostenibilità del debito da parte del cliente è possibile
richiedere un risarcimento in caso di fallimento dell’azienda e ottenere una più favorevole
rateizzazione.
Nella fase di erogazione del credito, la banca che ha il potere decisionale ed esclusivo di concedere
o meno il finanziamento, deve compiere un’analisi del merito creditizio e formulare una prognosi
sul possibile rimborso: valutazione da compiere con correttezza, buona fede e grado di
professionalità richiesto dall’ordinamento. 
L’istituto di credito deve quindi giudicare attentamente se il proprio cliente è in grado di restituire
le somme che gli vengono date in prestito. Se questa analisi non viene fatta in modo diligente, la
banca è corresponsabile con il cliente per l’eccessivo indebitamento di quest’ultimo.
Un’applicazione di tale principio la possiamo ritrovare nel divieto imposto alla banca di concedere
un mutuo ipotecario per un valore superiore all’80% dell’immobile su cui viene accesa l’ipoteca,
pena la nullità del mutuo stesso.
Inoltre, in caso di avvio della procedura di sovraindebitamento, la banca che abbia colpevolmente
concorso ad aggravare le condizioni economiche del debitore non può opporsi alla richiesta di
“saldo e stralcio” avanzata da quest’ultimo con il ricorso alla cosiddetta “legge salva suicidi” (oggi
inglobata nel Codice della Crisi ).
Allo scopo di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte del consumatore e
l’omologa del piano, la riforma introdotta dalla Legge 176/2020 alla Legge sul
sovraindebitamento (la cosiddetta legge “salva suicidi” n. 3/2012) ha previsto un sistema
sanzionatorio in capo al creditore che ha determinato, in modo colpevole, la situazione di
indebitamento del consumatore o il suo aggravamento, anche mediante la mancata valutazione
dell’effettiva capacità di rimborso (il cosiddetto merito creditizio) del credito al momento
dell’erogazione del finanziamento. Secondo le nuove norme, il creditore non può infatti opporsi
al piano del consumatore, proporre reclamo in sede di omologa e neanche far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore 
Detto questo è bene precisare che la concessione abusiva del credito non implica la totale nullità
del mutuo: resta comunque l’obbligo di rimborsare il finanziamento, pur con le agevolazioni che
abbiamo appena descritto. 
In caso di prestito senza affidabilità quindi:
 il debitore resta comunque vincolato al contratto che non può perciò essere annullato;
 se il debitore dovesse fare ricorso alla procedura giudiziale di sovraindebitamento, la banca non
può opporsi all’omologa del piano di fuoriuscita dal debito;
 il debitore può spuntare una dilazione più ragionevole del finanziamento residuo;
 in caso di fallimento, la banca è tenuta a versare il risarcimento alla curatela.
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347/5741872-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Letto 663 volte Ultima modifica il Mercoledì, 09 Novembre 2022 16:51

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