Venerdì, 28 Agosto 2020 08:14

Danno da infezione ospedaliera post operatoria

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La sentenza di risarcimento del danno deve essere motivata e spiegare ogni singolo momento del trattamento riservato al paziente. Accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per le lesioni personali riportate e per infezione batterica conseguita.

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la sentenza va motivata

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la causa risarcitoria

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la responsabilità

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la sentenza

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: consigli

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la sentenza va motivata

Quando un decorso post operatorio da luogo ad una grave e prolungata infezione addirittura con necrosi dei tessuti, che rende necessario intervenire nuovamente per cercare di eliminare radicalmente l'infezione, la sentenza di merito deve spiegare per quale motivo il giudice ritiene che non sussista il nesso causale con il comportamento della struttura presso la quale l'infezione si è verificata, che potrebbe essere responsabile se non della mancanza di una integrale guarigione, almeno della sofferenza dovuta alle operazioni e della condizioni di invalidità nella quale si è ritrovato il paziente al termine del suo percorso ospedaliero.

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la causa risarcitoria

In sostanza: la causa di risarcimento del danno deve giungere ad una sentenza accuratamente motivata, dove si spiega a chiare lettere ogni singolo momento del trattamento del paziente: l'incidente, il ricovero, la diagnosi, la scelta di operare, il  decorso post-operatorio, le ragioni di ulteriori eventuali interventi chirurgici, il sopravvenire dell'infezione, l’eventuale scelta di trasferire il paziente altrove, lo spazio temporale tra l’intervento e la scelta di trasferire il paziente presso altro più organizzato ospedale.

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la responsabilità

Tutto questo per capire se ci sia, o meno, la responsabilità della struttura sanitaria per carenze organizzative o inadeguatezza in genere, eventi che purtroppo si possono verificare in occasione delle infezioni da decorso post-operatorio.

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: la sentenza

La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, ha avuto modo di sviscerare questa materia con la sentenza n. 15857 del 28.07.2015, una pronuncia che ha affrontato il caso di un paziente il quale, mentre lavorava su un escavatore meccanico venne colpito da una scheggia di vetro alla parte inferiore della gamba riportando una lesione all'altezza del secondo medio della gamba sinistra.

 

Trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale gli venne diagnosticata una frattura pluriframmentaria di tibia e perone con ferita lacero-contusa alla gamba sinistra e lesione vascolare.

 

Trasferito nel reparto di chirurgia generale del medesimo ospedale, venne sottoposto a breve distanza di tempo a due interventi chirurgici conservativi (il primo di anastomosi termino-terminale dell'arteria, il secondo intervento chirurgico per l'innesto femoro-popliteo in safena termino-terminale) e quindi, poichè i due interventi non davano l'esito sperato di ripristinare la circolazione sanguigna dei segmenti tibiali i medici decisero di sottoporlo ad un terzo intervento, questa volta demolitivo, di amputazione della gamba sinistra al terzo medio superiore, ovvero all'altezza del polpaccio.

 

Nel decorso post-operatorio si verificava una grave infezione che comportava una estesa necrosi muscolare, con riapertura delle ferite al moncone amputato della gamba sinistra.

 

Dopo venti giorni il paziente venne trasferito all'ospedale di xxxx.

 

Qui i medici tentarono dapprima un nuovo intervento chirurgico volto a conservargli l'articolazione del ginocchio, ma data la gravità e l'estensione della necrosi muscolare in atto, poco dopo procedettero ad una quinta operazione, ed alla terza ed ultima amputazione.

 

A conclusione di questa vicenda clinico-chirurgica veniva tagliata la gamba al terzo distale della coscia sinistra, con perdita quindi del ginocchio.

 

 

 

Danno da infezione ospedaliera post operatoria: consigli

Nessuno vorrebbe ritrovarsi ad affrontare un calvario come quello subito dal paziente della sentenza commentata, questo è assolutamente chiaro.

 

Ciò che bisogna evitare, quando ci si trova purtroppo in situazioni del tipo descritto, è l’approssimazione e la scarsa attenzione e diligenza da parte degli operatori sanitari, dai quali ci si deve aspettare e, anzi, si deve pretendere quell’accortezza professionale minima e massima per ciascun singolo passaggio terapeutico necessario per arrivare alla guarigione o, almeno, alla migliore soluzione possibile dato lo stato dell’arte medica in quel preciso momento.

 

Certo è che, laddove invece non si ottiene il risultato terapeutico sperato, non resta che la strada risarcitoria per chiedere ed avere il ristoro del danno subito.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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