Cos’è l'indennità di Frequenza
L’indennità di Frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS (pari a € 279,47) attribuita ai minori degli anni 18 che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età.
L’indennità è altresì riconosciuta ai minori affetti da ipoacusia.
Viene definita di “frequenza” perché il fine dell’erogazione è quello di favorire la presenza dei ragazzi nelle scuole, nei centri di riabilitazione o di addestramento professionale.
Requisiti per ottenere l'indennità
Al fine di ottenere l’indennità, oltre alla frequenza come sopra descritta, bisogna che sussista il requisito medico-legale e quello reddituale.
- Requisito medico-legale
Hanno diritto all’indennità i minori che si trovano nella condizione di avere, alternativamente: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ovvero di avere una perdita auditiva superiore ai 60 decibel nelle orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.200 e 2.000 hertz.
E’ bene specificare che per difficoltà persistenti s’intende un problema non episodico anche se non definitivo.
- Requisito reddituale
I minori beneficiari dell’indennità non possono avere guadagni superiori ad un limite che viene individuato periodicamente dalla legge. Detto limite per l’anno 2017 ammonta a € 4.800,38.
Incompatibilità
L’erogazione dell’indennità è incompatibile con:
- Qualsiasi tipo di ricovero;
- L’indennità di accompagnamento;
- L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti;
- L’indennità prevista per i ciechi parziali
- L’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
In ogni caso, agli aventi diritto, è riconosciuta la possibilità di scegliere il trattamento economico più favorevole.
Come fare la domanda
Accertata l’esistenza dei requisiti, sarà necessario svolgere tutto l’iter amministrativo come di seguito descritto:
Come prima cosa bisogna recarsi dal proprio medico curante (che deve essere accreditato all’INPS) per la compilazione del certificato medico.
Il documento redatto dal medico dovrà essere inoltrato, esclusivamente per via telematica, attraverso il sito dell’INPS (previa registrazione e rilascio del codice PIN) oppure servendosi di un patronato accreditato.
Successivamente l’INPS comunicherà la data per la rituale visita davanti alla Commissione medica che dovrà accertare la sussistenza dei requisiti medico-legali.
Nel caso in cui la domanda venga respinta il minore ha diritto di ricorrere davanti al Tribunale competente entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della risposta.