Giovedì, 16 Novembre 2023 13:28

LITE E QUERELE: GUARDIA PARTICOLARE GIURATA PERDE PORTO D'ARMI E LICENZA In evidenza

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Lite nel condominio e querele, la Guardia Particolare Giurata perde l’arma il porto d’armi e la licenza di GPG. Valutazione degli interessi in gioco e prevalenza del diritto al lavoro.

Il TAR annulla i provvedimenti della Questura e della Prefettura.

Vediamo un caso realmente accaduto.

 

Tizio svolge il lavoro di guardia giurata presso istituti di vigilanza privata da tempo e sul luogo di lavoro (ente pubblico) riceve numerosi elogi ed apprezzamenti per l’attività svolta.
Nel 2022 la Questura (centro Italia) ha adottato a carico di Tizio un provvedimento cautelativo di ritiro delle armi e munizioni regolarmente detenute presso l'abitazione, nonché del libretto di porto d'armi di cui è titolare in ragione del lavoro svolto, essendo stati acquisiti "elementi oggettivi che fanno dubitare del possesso o della permanenza in capo al predetto dei requisiti di affidabilità richiesti dalle norme in materia di armi ovvero elementi che consigliano, comunque, nell'interesse pubblico l'adozione di un provvedimento cautelare". Dal ritiro cautelativo ne derivata la sospensione di Tizio dal lavoro e dalla relativa retribuzione.
Il ritiro è dipeso dalla querela per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (atti persecutori) presentata da alcuni condomini dello stabile in cui il ricorrente vive. In sostanza Tizio e la moglie, nel tempo, cercano di fare valere i propri diritti e il rispetto delle regole condominiali, attraverso vari esposti alle forze dell’ordine e tramite proprio legale, senza mai arrivare a scontri diretti e violenti con gli altri condomini.

 

La posizione della Prefettura.

La Prefettura ha adottato a carico di Tizio il divieto di detenzione armi, sulla base dei seguenti profili motivazionali: a) richiama la "significativa conflittualità tra condomini, suscettibile di ulteriore peggioramento, e del rischio associato alla disponibilità di armi da parte di uno dei protagonisti della richiamata situazione di reciproca animosità"; b) richiama altresì il "quadro di straordinaria risalente conflittualità fra i coniugi e vari appartenenti al medesimo condominio, con una pluralità di querele reciproche, contestazioni, dissidi e contrasti, relativi a più aspetti della vita e gestione del cennato condominio, in una misura appunto eccezionale e non ordinaria, tale da dover far ritenere sussistente un clima di ostilità generalizzata"; c) evidenzia come tutto ciò incida "sul giudizio di affidabilità sotteso alla conferma del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata" che richiede condotta irreprensibile e immune da censure; d) rileva infine come tutto ciò porti a non escludere il verificarsi di episodi di possibile abuso delle armi.
La posizione della difesa.
Il ricorrente evidenzia come la motivazione del decreto gravato appare manifestamente inadeguata e generica ed è il frutto di un'istruttoria condotta in modo superficiale e delle condotte effettivamente tenute dalle parti coinvolte. Sostiene che Tizio ha tuttavia sempre e soltanto cercato di far valere i propri diritti tramite gli strumenti di tutela offerti dall'ordinamento; si è sempre rivolto all'amministratore di condominio, e non ai condòmini interessati, per denunciare condotte contrarie al corretto uso delle cose comuni e quando con alcuni condomini gli animi si sono esacerbati, proprio per evitare ogni forma di contrasto diretto, ha incaricato un legale di rappresentare le proprie contestazioni all'amministratore.
In sostanza, la difesa insiste che la condotta del ricorrente costituisce un legittimo esercizio dei propri diritti, tanto che il procedimento penale, scaturito dalla querela dei condomini, viene subito archiviato dall’Autorità Giudiziaria.
Per tali ragioni Tizio, nell'esercizio dei suoi diritti, non può essere danneggiato dalla professione che svolge e occorre anzi un supplemento motivazionale quando destinatario del divieto di detenzione armi è una guardia giurata, per la quale gli effetti del provvedimento sono particolarmente pregiudizievoli.

 

Cosa decide il TAR.

Il Collegio toscano, nella recentissima Sentenza, rileva che deve essere in primo luogo evidenziato come nel caso in esame il divieto di detenzione armi assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del suddetto titolo.
In tali casi il provvedimento di diniego di detenzione armi necessita che sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale.
Quel che emerge dalla lettura degli atti, secondo il collegio, è che la riferita conflittualità, da un lato, non ha mai in alcun modo coinvolto le armi e, dall'altro lato, non ha mai avuto contenuto di esplicita violenza diretta o indiretta.
Risulta dall'altro lato che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività di guardia giurata, si sia distinto per serietà e professionalità, meritando plurimi encomi. Ne risulta un quadro complessivo in base al quale il giudizio di pericolo di abuso delle armi, cui l'amministrazione è giunta, non risulta frutto di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione e pertanto accoglie il ricorso.

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso o un’istanza, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail dello studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente studio Pandolfi & Mariani all’utenza mobile/fissa: 3286090590 o 0773487345

Letto 675 volte Ultima modifica il Venerdì, 24 Novembre 2023 13:32
Alessandro Mariani

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Data di nascita: 08/04/1972

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
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