La procedura espropriativa non sana gli eventuali illeciti edilizi realizzati prima.
Acquistare immobili alle aste giudiziarie, lo sappiamo bene, può essere molto spesso un affare.
Occorre però prestare attenzione alla circostanza nella quale si va ad acquistare un bene con abusi edilizi: è questo un caso dove non si verifica il cosiddetto effetto purgativo dell’asta derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui si trova il bene.
Indice
Si può applicare il principio dell’affidamento incolpevole?
Che cos’è il potere repressivo degli abusi edilizi
Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria
Si tratta di un illecito che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire, o senza dichiarazione di inizio attività.
Secondo la definizione più comune data da Wikipedia, questo illecito si verifica quando si realizza un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente, in assenza di completa autorizzazione amministrativa.
La fattispecie integra un reato.
Si può applicare il principio dell’affidamento incolpevole?
Il proprietario del bene aggiudicato, trovandosi in questa scomoda situazione, potrà presentare un ricorso amministrativo avverso l’eventuale ordinanza di demolizione del manufatto abusivo, cercando di far valere il cosiddetto affidamento incolpevole, dimostrato dal fatto che l’immobile è stato acquistato mediante asta giudiziaria e che gli abusi risalgono a svariati anni prima.
Tuttavia, è bene tener presente che di fronte ad una domanda congegnata in questo modo il giudice potrebbe anche negare l’accoglimento: proprio come si è verificato in occasione di una causa amministrativa svolta davanti il Tar di Catanzaro (sentenza n. 1305/19 del 25.06.2019 e pubblicata il 26.06.2019).
Il punto di partenza è questo.
Nel nostro ordinamento non c’è un dato normativo per cui la vendita all’asta nell’ambito di una procedura espropriativa comporta l’effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati.
Abbiamo già detto dell’effetto purgativo e della sua concreta applicabilità.
L’unico aspetto preso in considerazione dalla Legge, per l’ipotesi che il bene acquistato sia affetto da illeciti edilizi, riguarda la scansione dei tempi per attivare la procedura di sanabilità delle opere.
Ai sensi dell’art. 40 ultimo comma della legge n. 47 del 1985, infatti, “nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge”.
Che cos’è il potere repressivo degli abusi edilizi
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è un’attività amministrativa doverosa; i relativi provvedimenti sono né più né meno che atti vincolati e, dunque, non richiedono alcun’altra motivazione circa le ragioni che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev’essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione.
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