Domenica, 22 Dicembre 2019 14:35

Armi: trovarsi coinvolti in una lite

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Per contestare efficacemente un eventuale divieto di detenzione armi prefettizio, la persona che è rimasta -suo malgrado- coinvolta in una lite tra altri soggetti è tenuta, in sede di ricorso, a dimostrare (e non solo ad affermare) che si è trovata in quella occasionale situazione per cercare di sedare il litigio scaturito per l’ostilità di altri.

Questo motivo di ricorso sarà più difficile, invece, nel caso in cui la persona interessata abbia partecipato alla lite e, magari, il conflitto tra le persone si sia ripetuto nel tempo e non sia quindi un fatto isolato ed occasionale ma, al contrario, dimostri una certa tensione tra i protagonisti degli episodi di scontro.

 

 

L’importante criterio è stato ricordato dal Consiglio di Stato, Sezione 3, con la sentenza n. 8368 del 05.12.2019.

 

 

Indice

Il ragionamento del Consiglio di Stato

Conclusioni

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

Il ragionamento del Consiglio di Stato

Partiamo dal caso pratico della sentenza segnalata: la persona interessata è sottoposta ad indagine, in concorso con altri soggetti, per il delitto di lesione personale e violazione di domicilio.

Arrivato il momento della causa amministrativa, il ricorrente lamenta che la sentenza di primo grado (di rigetto) avrebbe applicato erroneamente gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. perché egli sarebbe semplicemente indagato e non condannato per alcuno dei reati ostativi al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'armi.

Vediamo dunque cosa ne pensa il Supremo Collegio.

A parere del C.d.S., per ottenere il rilascio del porto d'armi non bisogna solo essere esenti da determinate condanne penali, ma anche godere del requisito della buona condotta, tale da giustificare una prognosi di affidabilità circa il corretto utilizzo dell'arma.

Il rilascio del porto d'armi rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia.

Questo potere di rilasciare le autorizzazioni si caratterizza per l'ampia discrezionalità dell'autorità competente, e così pure il potere di revoca e sospensione, esercitabile in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Ad esempio, l'art. 11, concernente i cosiddetti requisiti morali, condiziona il rilascio delle autorizzazioni di polizia alla verifica della mancata sussistenza di alcuni requisiti necessariamente ostativi (la condanna per tipologie di reati tassativamente individuati), ma anche da facoltà per il diniego sulla base di altri, tra i quali, oltre a meno gravi fattispecie penali, rientra ancora genericamente la cosiddetta buona condotta.

Analoga indicazione è contenuta all'art. 43 comma secondo del T.U.L.P.S. in materia di porto d'armi, laddove al requisito della buona condotta si aggiunge anche la necessità di dare "affidamento di non abusare delle armi" stesse.

La rilevante permanenza del requisito della buona condotta si desume, d'altro canto, anche dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, che ha inciso sulle due disposizioni sopra citate nella parte in cui si pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. (Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 440).

Poi l'art. 39, inoltre, dispone che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Più che spesso la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell'arma non è necessario che sia attribuibile all'interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi è diversa da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso, anche solo per disattenzione o distrazione, elementi psicologici questi riconducibili ad un grado di colpa afferente alla stessa attitudine a custodire l'arma, di per sé rilevante nella materia dell'interesse alla tutela della pubblica incolumità .

In pratica accade questo: il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, in quanto il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.

Sono principi, questi, che è bene tenere sempre a mente.

Ora, nel caso pratico se il giudice amministrativo dovesse ritenere che l'episodio, per il quale l'interessato risulta indagato sia il risultato di ripetute tensioni e sfide tra le parti litiganti, probabilmente ciò deporrà per una prognosi sfavorevole circa l'assenza della buona condotta e/o comunque circa l'affidabilità nell'utilizzo dell'arma.

Il fatto che, successivamente all'emissione dei provvedimenti amministrativi della Prefettura e della Questura sia stata richiesta dal p.m. l'archiviazione del procedimento penale, potrebbe non influire sulla validità di quei provvedimenti, almeno finché l’Autorità non disporrà di un dato processuale certo, ad esempio correlato all’archiviazione del sottostante procedimento penale, elemento questo che potrà indurre l’amministrazione a riconsiderare la posizione della persona di cui parliamo.

In sostanza: stando così le cose e fin quando rimangono così, la valutazione circa l'inaffidabilità nell'utilizzo dell'arma da parte della Prefettura potrebbe essere considerata legittima anzi, sicuramente lo sarà;  proprio il pericolo di atti violenti e aggressivi, nel contesto di una situazione altamente conflittuale può giustificare la valutazione di pericolosità che induce l'autorità amministrativa a vietare il porto d'armi, a tutela della sicurezza pubblica e nell'ottica preventiva che presiede al rilascio delle autorizzazioni di polizia, perché se emerge dagli atti una potenziale indole violenta dell'interessato, questo legittima l'adozione della misura prefettizia diretta a vietare la detenzione delle armi e, consequenzialmente, anche quella questorile di sospendere il porto d'armi, almeno fino alla conclusione della vicenda penale.

 

 

Conclusioni

In definitiva, il fatto che ci interessa è questo:  

la circostanza (solo dichiarata a parole e priva di un valido supporto probatorio nel ricorso amministrativo) secondo cui la persona interessata, intervenuta a sedare una lite tra altri si sarebbe trovata coinvolta suo malgrado nel bisticcio e avrebbe perciò subito la denuncia da parte di un partecipe allo scontro per soli fini ritorsivi, rischia di intaccare la valutazione di inaffidabilità circa il corretto utilizzo dell'arma, in quanto per l’Autorità viene meno la buona condotta, almeno nell'attualità, questo perché traspare un contesto di  pericolosa conflittualità.

Fermo restando che l'eventuale e positiva conclusione della vicenda penale potrà indurre il Prefetto, nel proprio discrezionale apprezzamento, ad assumere diverse e più favorevoli determinazioni, ove ne sussistano i presupposti di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.

 

 

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Letto 3684 volte Ultima modifica il Domenica, 22 Dicembre 2019 14:45
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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