Venerdì, 27 Marzo 2020 11:38

Coronavirus: sanzioni, controlli e porto d’armi

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Anche in occasione dell’ultimo Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, emanato per disporre misure urgenti utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, occorre autodichiarare di conoscere le disposizioni sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale; allo stesso modo bisogna dichiarare di sapere in che cosa consistono le nuove sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Rispetto alle disposizioni di qualche giorno fa, il cambiamento dell’apparato sanzionatorio dettato dalle nuove disposizioni è il seguente: in caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo scatta la sanzione amministrativa e non più penale, ovviamente sempre che il fatto non costituisca reato.

 

 

 

Il testo del nuovo Decreto è in vigore dal 26 marzo 2020.

Inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2020 n. 79.

 

 

 

Indice

Sanzioni e controlli

Conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

Tipi di dichiarazione

Maldestra compilazione della scheda

L’art. 4 D.L. n. 19/2020 in dettaglio - Reati e sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative accessorie

Applicabilità e funzionamento delle sanzioni amministrative

Reiterate violazioni

Punizione dell’allontanamento dalla propria abitazione

Trattamento sanzionatorio

Le sanzioni amministrative si applicano anche alle precedenti violazioni

Potere di esecuzione affidato al Prefetto

Chiedi assistenza legale

 

 

 

Sanzioni e controlli

Cerchiamo di fare chiarezza sull’art. 4 del D. L. n. 19/2020, dal momento che si tratta di una disposizione articolata e complessa; il titolo della norma è, appunto “sanzioni e controlli”.

Prima, però, un rapido sguardo alla nuova scheda, aggiornata e presente sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno sotto la voce “nuovo modulo per l’autodichiarazione”, dimensione 853.5 KB.

 

 

 

Conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

Intanto chi scrive e compila la scheda viene ammonito sulle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, richiamando l’art. 495 codice penale, ossia:

 

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

 

 

 

Tipi di dichiarazione

Poi, il compilatore deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

 

a) che lo spostamento è iniziato dal seguente indirizzo ___________________con destinazione___________________________

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

c) di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione _________________(indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione ______________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _______________________(indicare quale);

d) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

e) che lo spostamento è determinato da:

e1) comprovate esigenze lavorative;

e2) assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);

e3) situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);

e4) motivi di salute. A questo riguardo, dichiara che__________________

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc....).

 

 

 

Maldestra compilazione della scheda

Detto questo, vediamo ora se la maldestra compilazione di questa scheda può creare problemi per porto d’armi, cioè se può essere idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.

 

Anche questa volta, prudenzialmente, la risposta è sì.

 

La commissione di un reato (pur se la nuova disposizione ha istituito la conversione sanzionatoria da illecito penale ad illecito amministrativo, anche per le infrazioni precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020), potrebbe diventare un criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che tanto il reato ex art. 495 c.p. quanto l’inosservanza stessa dei provvedimenti potrebbero indurre a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.

 

Da non trascurare che la norma va a toccare l’art. 452 c.p. salvo più gravi reati, come potrete constatare verso la fine del post.

 

Dunque, non sbagliare sulle dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda.

 

Ovviamente, l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura la valutazione di qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.

 

Come ben sappiamo, possono essere oggetto di valutazione anche condotte non caratterizzate da componenti penali, ma che denotano atteggiamenti o situazioni contrarie all’ordinato vivere civile.

 

Quindi, attenzione a ciò che si scrive, di dichiara e si sottoscrive in occasione dell’emergenza epidemiologica. Tanto più che il nuovo art. 4 n. 9 affida al Prefetto l’esecuzione delle misure, avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate.

 

Sul versante opposto il Ministero dell’Interno e, per esso, il Prefetto inteso come sua articolazione, non dispone di una discrezionalità indefinita in questa materia, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.

 

In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.

 

 

 

L’art. 4 D.L. n. 19/2020 in dettaglio

Reati e sanzioni amministrative

 

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 (ossia: limitazione alla circolazione delle persone, chiusura al pubblico di strade urbane e parchi, limiti o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale, quarantena precauzionale, divieti per i positivi, divieto di assembramenti, limitazioni nelle manifestazioni e molto altro) individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

 

 

 

Sanzioni amministrative accessorie

Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

 

 

Applicabilità e funzionamento delle sanzioni amministrative

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (si noti, per conseguenza, la diretta applicabilità dell’art. 4 n. 1 della legge citata: cause di esclusione della responsabilità: non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

 

 

Reiterate violazioni

All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

 

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

 

 

Punizione dell’allontanamento dalla propria abitazione

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

 

Questa disposizione è particolare dal momento che mantiene la previsione, oltre che del più grave ipotetico reato, anche dell’astratta possibilità del verificarsi del reato ex art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica, Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 (epidemia) e 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) è punito:

 

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.  

 

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

 

Inoltre, in aggiunta, contempla la punizione del divieto ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie come modificato dal comma 7: Inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione delle malattie infettive Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

 

 

 

Trattamento sanzionatorio

Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

 

 

 

Le sanzioni amministrative si applicano anche alle precedenti violazioni

Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

 

 

Potere di esecuzione affidato al Prefetto

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

 

 

Chiedi assistenza legale

Lo studio è a disposizione di tutti per avere maggiori informazioni, assistenza e consulenza legale nella complessa materia delineata dal rapido susseguirsi di provvedimenti normativi emergenziali del momento, incidenti direttamente e/o indirettamente sul titolo di polizia.

 

 

 

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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vedi anche: avvocato pandolfi preventivo     avvocato giusto

Letto 6028 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Marzo 2020 11:54
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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