Le agevolazioni per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre. La Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Indice
Legge 104/92. Agevolazioni per padre e madre.
Legge 104/92. Uso improprio del permesso.
Legge 104/92. Come funziona la continuità nell’assistenza del disabile.
Legge 104/92. Art. 33 n. 3. I permessi.
Legge 104/92. Art. 33 n. 5. La sede di lavoro più vicina.
Legge 104/92. Modifiche in materia di permessi retribuiti.
Legge 104/92. Altre informazioni?
Legge 104/92. Agevolazioni per padre e madre.
In tema di agevolazioni cui ha diritto il lavoratore, padre o madre di una figlio disabile, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della L. n.104/92, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.
Ciò perché la tutela offerta dalla norma non ha una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata.
Legge 104/92. Uso improprio del permesso.
L'uso improprio del permesso può integrare, infatti, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare la sanzione espulsiva.
Legge 104/92. Come funziona la continuità nell’assistenza del disabile.
Nelle sentenze è stato anche affermato che la continuità e l'esclusività dell'assistenza al disabile, richieste dalla L. n. 104/92 ai fini della concessione dei relativi permessi, non implicano un'assistenza continuativa di 24 ore (atteso che durante le ore lavorative il lavoratore non può assistere il parente), essendo sufficiente che venga prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore.
Nei giorni di permesso il lavoratore è libero di gestire l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato, evidenziando che nei giorni di permesso l'assistenza continua non necessariamente deve coincidere con l'orario lavorativo.
Questi criteri sono stati confermati dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 326 del 25.01.2019.
Legge 104/92. Art. 33 n. 3. I permessi.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Legge 104/92. Art. 33 n. 5. La sede di lavoro più vicina.
Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Legge 104/92. Modifiche in materia di permessi retribuiti.
Il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’interno delle misure in favore dei lavoratori ha stabilito: all’articolo 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Testo in vigore dal 19 maggio 2020) 1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".
Legge 104/92. Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.