Venerdì, 19 Giugno 2020 14:12

Armi e facoltà del Prefetto: breve guida

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Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica. Armi.

 

 

 

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contiene diversi articoli; questa breve guida mostra schematicamente alcuni aspetti di queste importanti disposizioni.

 

In particolare, ci soffermiamo sull’art. 39 e, quindi, sulle facoltà del Prefetto rispetto alla detenzione di armi.

 

Da tenere presente che il provvedimento del Prefetto deve sempre essere motivato, come ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza qui segnalata in tema di divieto detenzione armi: non è pertanto ritenuta sufficiente una motivazione scarna, fondata su un singolo elemento privo di ulteriori indizi.  

 

Se, in questa materia, vuoi approfondire qualche argomento che ti interessa in modo particolare, segui le indicazioni scritte a fine articolo; le trovi alla voce Assistenza legale: come averla.

 

 

 

 

 

 

Facoltà del Prefetto

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

 

 

Casi di urgenza

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.

Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. 

 

 

 

Comunicazione al prefetto

Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione.

 

 

 

Mancata cessione e confisca

Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

 

 

La confisca in pratica

Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

 

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

 

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32, L. 18 aprile 1975, n. 110.

 

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.

 

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

 

 

Sentenze in pillole: un caso pratico

Consiglio di Stato, Sezione 3, sentenza n. 2543 del 21.04.2020.

 

La natura cautelare e la finalità preventivo-anticipatoria di tali provvedimenti (divieto detenzione armi) richiedono all'Amministrazione di effettuare una valutazione prognostica sulla personalità del soggetto, dando adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento finale di tutte le circostanze dalle quali, nel caso di specie, abbia tratto elementi di segno sfavorevole all'accoglimento delle istanze del privato.

In particolare, dalla lettura dei provvedimenti dovranno emergere con chiarezza le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l'uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne.

Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi.  

 

 

 

Assistenza legale: come averla

Se hai bisogno di consulenza legale in materia di disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, armi in generale, divieto detenzione armi, o di assistenza legale per la scrittura di memorie difensive, controdeduzioni, istanze di riesame in autotutela, accesso agli atti, ricorsi, contatta l’Avv. Francesco Pandolfi al 3286090590, oppure scrivi all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2414 volte Ultima modifica il Sabato, 20 Giugno 2020 14:03
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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