Mercoledì, 17 Maggio 2023 15:23

COME REVOCARE DECRETO DELL'AVVISO ORALE EMESSO DAL QUESTORE In evidenza

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Sapevi che è possibile revocare il Decreto dell’Avviso Orale emesso dal Questore?

 

Esattamente e vediamo come.

-       Inquadramento normativo.

-       La riconducibilità della persona ad una delle categorie di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 159/2011.

-       Opposizione e ricorso.

-       Qualche concetto generale tratto dalla giustizia amministrativa.

-       Conseguenze.

-       Come richiedere la revoca.

Iniziamo con il dire che l’avviso orale è un provvedimento di tipo monitorio, col quale semplicemente si invita il soggetto avvisato a cambiare condotta, rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza del Questore.

 

Inquadramento normativo.

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, i soggetti possibili destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore sono “a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 159/2011 Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. 2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa”.

 

La riconducibilità della persona ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.

È possibile procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. L’accertamento della sussistenza della pericolosità sociale del proposto presuppone, dunque, che la stessa si manifesti con condotte concrete e specifiche, a cui deve aggiungersi l’ulteriore requisito dell’attualità.

 

Opposizione e ricorso.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato può presentare ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale, o, ancora, in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Qualche concetto generale tratto dalla giustizia amministrativa.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale l’avviso orale rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile unicamente sotto il profilo della insussistenza dei presupposti, nonché della insufficienza, illogicità e incongruità della motivazione (così, ex plurimis, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 25 luglio 2012, n. 244).

Il presupposto "consiste non tanto nell'esistenza di specifiche prove in ordine alla commissione di reati, bensì nella presenza di elementi di fatto che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a riscontrare condizioni di pericolosità sociale" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 24 maggio 2018, n. 5764).

In ragione della finalità preventiva, cui è ispirata la misura, l'esercizio del potere di cui è titolare l'Amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 4587/2021).

 

Conseguenze.

La conseguenza è che, in questo tipo di valutazioni, si può anche prescindere dall'accertamento della responsabilità penale di una persona. Infatti si è affermato che non è richiesto un accertato ed oggettivo è sufficiente che il soggetto abbia dato luogo a comportamenti censurabili.

La valutazione è attribuita all'autorità amministrativa, chiamata ad un accertamento motivato.

Il provvedimento in questione che non ha termine e può durre sine die se non viene rimosso.

Perseverando in un comportamento antigiuridico, l’avvisato verrà proposto al Tribunale competente per la sottoposizione ad una delle misure previste dall'art. 6 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159" ovvero alla sorveglianza speciale di P.S..

Il provvedimento, se non rimosso, rappresenta, altresì, un ostacolo al rilascio delle licenze di polizia in materia di armi, essendo qualificativo della carenza del requisito della “buona condotta”.

 

Come richiedere la revoca del provvedimento.

L'avviso orale, come detto, non ha termine, il soggetto può chiederne, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Dlgs. 159/2011, in qualsiasi momento, la revoca al Questore se dimostra che la sua condotta è mutata.

Se entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Autorità provinciale di p.s. non si pronuncia, si configura un’ipotesi di “silenzio assenso” e la richiesta si intende accettata. Contro l'eventuale provvedimento espresso di rigetto, invece, può essere proposto ricorso al Prefetto della provincia entro 60 giorni dalla notifica.

Nell’esame dell’istanza di revoca, l’amministrazione deve compiere una valutazione della complessiva condotta e personalità del soggetto e, tali valutazioni, non possono fondarsi unicamente sulla rilevanza di un unico episodio. Dal punto di vista procedurale, in tal caso, si evidenzierebbe un profilo di eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria ed arbitrarietà.

 

Vale il principio del “minimo mezzo”

Questo fondamentale principio ci dice che le misure afflittive che la P.A. può adottare devono essere rispettose del criterio del minimo mezzo, cioè devono ispirarsi al canone di adeguatezza e del minor sacrificio possibile idoneo a raggiungere lo scopo punitivo cui è diretto un determinato provvedimento restrittivo di facoltà giuridiche.

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso o un’istanza, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail dello studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente studio Pandolfi & Mariani all’utenza mobile:

3286090590 o 0773487345

 

 

Letto 3113 volte Ultima modifica il Mercoledì, 17 Maggio 2023 15:30
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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