Giovedì, 27 Agosto 2020 16:55

Danno biologico terminale

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In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte provocata da un illecito, ad esempio un sinistro, ricorre il danno biologico terminale nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte.

 

 

 

Danno biologico terminale: percezione della sofferenza fisica e psicologica

Danno biologico terminale: la posizione più recente della Cassazione

Danno biologico terminale: gli approdi della Cassazione

Danno biologico terminale: la lesione del bene salute

Danno biologico terminale: il danno da lucida agonia

 

 

 

Danno biologico terminale: percezione della sofferenza fisica e psicologica

Questo è il danno biologico in senso stretto, ossia il danno al bene salute, al quale, nell'unitarietà del genere danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale specifico, cosiddetto danno morale terminale.

 

In sostanza è il danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che intercorre tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.

 

 

 

Danno biologico terminale: la posizione più recente della Cassazione

Si tratta di un principio assai importante, ultimamente confermato dalla Corte di Cassazione Sezione 6 3 civile, con ordinanza n. 23153 del 17.09.2019.

 

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità iure hereditatis, senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di lucidità agonica, nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che brevissimo, ammontasse ad alcune ore.

 

 

 

Danno biologico terminale: gli approdi della Cassazione

Dopo gli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita.

 

Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente.

 

Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis possono consistere:

 

 

 

Danno biologico terminale: la lesione del bene salute

a) nel danno biologico (cd. danno terminale) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus;  

 

 

Danno biologico terminale: il danno da lucida agonia

b) nel danno morale cd. soggettivo (cd. danno catastrofale o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'an" presuppone la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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