Il principio
Ad offrirci lo spunto per esaminare un pò più da vicino questo interessante principio è la sentenza n. 760 del 6 febbraio 2017 Tar Napoli, sezione 5.
Sentenza utile, dicevamo, in quanto mette in risalto il ruolo difensivo che, all'interno del procedimento di revoca, può avere la persona interessata.
Diciamo subito che l'omessa produzione di memorie difensive non può (almeno non dovrebbe) avere un peso negativo nella valutazione amministrativa posta a base della revoca.
Il caso
Viene chiesto l'annullamento del decreto di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia: a proporre questa domanda è un ex carabiniere e guardia giurata in pensione.
La parte si lamenta della carenza istruttoria e del difetto di motivazione: pare che manchino tanto l'indagine quanto la valutazione in ordine ad eventuali elementi sintomatici in grado di fondare un possibile giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi. Parla inoltre di inadeguatezza della misura rispetto all'effettiva consistenza del possibile abuso.
La soluzione prospettata dai Giudici
E' favorevole per il ricorrente, come preannunciato.
Ma perché la sentenza accoglie il ricorso?
Perchè il provvedimento è senza motivazione, molto semplicemente. E poi perchè è basato sull'erronea convinzione che la mancanza delle memorie difensive sia determinante per dimostrare la carenza di interesse della persona rispetto alla scelta amministrativa.
In pratica il provvedimento è giustificato sulla base del semplice richiamo ad una denuncia, sporta nel 2014, per detenzione abusiva di munizioni e nella considerazione, aggiuntiva, che il ricorrente non ha prodotto, a propria discolpa, scritti difensivi.
Ci dice però il Tribunale che:
sebbene siano atti di elevato contenuto discrezionale, il diniego di rinnovo o la revoca del porto d'armi devono contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato idonea a giustificare l'esigenza cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità così come, poi, i giudizi espressi dall'Amministrazione circa l'inaffidabilità dei titolari di autorizzazioni di polizia, devono in ogni caso essere motivati su circostanze di fatto specifiche.
in particolare: le memorie difensive
Presegue il Giudice: la mancata presentazione di memorie difensive a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca non corrisponde ad una carenza di interesse al mantenimento del titolo di polizia, ma è una scelta di carattere soggettivo, discutibile e/o criticabile ma tale da non sorreggere di per se un provvedimento di ritiro e poi finire con l'incidere negativamente e definitivamente sulla sfera giuridica del destinatario.
Altre informazioni?
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