Pensiero chiaro ed esplicito
Se volessimo tradurre in estrema sintesi il pensiero della Suprema Corte espresso questo mese sull'argomento, potremmo tranquillamente utilizzare parole come "precauzione", "accortezza", "prudenza", "tempestività", "sicurezza pubblica", "controllo"; un corredo che deve appartenere a chi fa uso lecito e corretto di armi.
Una sentenza utile per focalizzare i criteri chiave sul tema trattato: svantaggiosa per l'imputato, ma utile per chi la legge perché se ne traggono coordinate e punti di riferimento.
La Corte di Cassazione penale si pronuncia infatti ancora una volta in tema di custodia di armi ed omessa denuncia di trasferimento delle stesse (sentenza n. 40900 del 7 settembre 2017).
I concetti sono chiari ed espliciti, riportati senza mezzi termini.
La vicenda
Un accenno al fatto.
In pratica: i Carabinieri procedono ad un controllo delle armi denunziate presso quella che risulta essere la residenza dell'imputato, qui scoprono che si è trasferito sin dal 2009 senza aver comunicato lo spostamento delle armi.
Gli operanti si recano nella sua abitazione e trovano che le armi (tre carabine, tre fucili ed una pistola) sono nell'appartamento, per lo piu' poste tra un armadio ed il muro: soltanto una pistola è riposta in una scatola in un armadio, mentre un ulteriore fucile si trova in garage, poggiato ad un armadio senza alcuna precauzione.
La sostanza del discorso
Il Giudice di primo grado conclude in questo senso:
non è sufficiente tenere le armi nell'appartamento, ma occorre anche adottare diligentemente precauzioni per evitare che siano a portata di persone diverse dal proprietario;
inoltre, l'omissione della denunzia di spostamento delle armi è incontestabile, poiche' il cambio di residenza è avvenuto quattro anni prima e, trattandosi di reato permanente, non è neppure decorso il termine prescrizionale.
Andando avanti, il giudice non accoglie la richiesta di "non punibilita' per la particolare tenuita' del fatto", poiche' si tratta di reati concernenti le armi che colpiscono due interessi rilevanti e cioe' quello di consentire all'Autorita' di P.S. di sapere dove si trovano le armi e quello di tutelare la sicurezza pubblica.
Il ricorso dell'imputato
Si scontra con alcuni problemi, che non sfuggono alla Corte.
Viene esclusa la non punibilita' della condotta con riferimento alla logica delle norme violate, alla necessita' di conoscere dove siano custodite le armi denunziate ed al fatto che per circa quattro anni il ricorrente tiene nascosto lo spostamento delle armi stesse.
Avvertono i Giudici: le "cautele" richieste dalla norma violata andavano commisurate alla diligenza dell'uomo medio e dovevano essere proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto; condotta purtroppo non tenuta nel caso di specie, per quanto si è potuto appurare (più armi conservate senza alcuna cautela, semplicemente riposte tra una parete ed un armadio o collocate in un cassetto privo di chiusura o tenute in un garage senza nessuna misura preventiva).
I Magistrati non valorizzano neppure la tesi che le armi, poiche' prive di munizioni, non sarebbero state idonee all'uso.
Conclusioni
In questa materia far tesoro dell'insegnamento della Corte di Cassazione, semplicemente:
- ricordando che l'Autorita' di P.S. deve sapere dove si trovano le armi e
- non trascurando le norme poste a presidio della sicurezza pubblica.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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