La pronuncia del Tar
Si sa: questi ricorsi non sono proprio una passeggiatina, ma non bisogna scoraggiarsi.
Esistono casi (e non sono pochi) dove la discrezionalità amministrativa diventa arbitrio (motivazioni stereotipe), e così si aprono le porte per l’accoglimento delle critiche proposte dalla persona interessata.
Ma procediamo con ordine e cominciamo l’analisi.
Oggi prendiamo spunto da una pronuncia molto utile, dalla quale si possono trarre alcuni principi: la sentenza n. 474 del 3 maggio 2017 emessa dal Tar Bari Sezione 3.
Perché questa sentenza di primo grado è così utile?
Semplicemente perché ci permette, ancora una volta, di chiarire che la persona titolare di licenza che sia realmente esente da mende, irreprensibile, al di sopra di ogni sospetto, non può subire alcuna (ingiusta) sospensione del titolo.
Ecco perché il ricorso proposto con questi requisiti è destinato ad essere accolto.
Il Tar di Bari lo sa bene e lo conferma con la pronuncia di maggio.
In tutti i casi analoghi bisogna quindi essere fiduciosi ed affidarsi alla Giustizia.
La circostanza
Vediamo che cosa si è verificato nel caso trattato.
L’interessato ricorre per chiedere l’annullamento della nota del Questore con la quale viene decretata la sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Pare che la sospensione della licenza sia motivata dalla circostanza che la custodia delle armi e delle munizioni non è stata assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza, compromettendo così il requisito dell'assoluta affidabilità.
Il personale operante, all'interno del domicilio del ricorrente trova che "...un fucile con apposita custodia, risulta posizionato a vista in una stanza dell'abitazione, precisamente a destra di chi entra, mentre un altro fucile con apposita custodia risultava collocato su di una cristalliera all'interno della sala soggiorno; uno zainetto contenente decine di cartucce da caccia caricate a pallini era posto nella stanza di ingresso della abitazione".
Elementi ritenuti dal Commissariato di P.S. sufficienti a deferire il ricorrente all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 20 l. 110/75 con sequestro ex art. 354 c.p.p. delle armi e munizioni, poi convalidato.
La reazione del ricorrente
E’ ferma e puntuale.
Spiega infatti, in dieci passaggi:
- di essere titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia da mezzo secolo;
- di non aver mai abusato nell'uso, nel porto, nella detenzione e custodia delle armi da caccia;
- di aver sempre tenuto buona condotta;
- di non essere mai stato attinto da procedimenti penali né da indagini giudiziali;
- di non avere familiari conviventi gravati da precedenti penali;
- di non frequentare ambienti negativi;
- di vivere da solo senza minori o incapaci che possano impossessarsi delle armi detenute;
- di aver tenuto le armi con la diligenza del buon padre di famiglia essendo, peraltro, la propria abitazione dotata di un sofisticato sistema di antifurto radio allarme, collegato con idoneo e riconosciuto Istituto di Vigilanza operante sul territorio con controllo di video sorveglianza mediante gestione a distanza di un segnale di allarme proveniente dalla proprietà del ricorrente, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata con servizio H24;
- di vivere in una villa monofamiliare circondata da un muro di cinta sormontato da rete metallica, chiusa con cancello in ferro e presenza di cani;
- di non aver mai subito furti o tentativi di furti e intrusioni.
Ma, evidentemente, tanto non basta.
Le circostanze sono ritenute dall'Autorità di P.S. insufficienti per arrivare ad una diversa valutazione circa l’affidabilità nella custodia delle armi.
Da qui l'emissione del provvedimento.
La soluzione
Partendo dal presupposto, dice il Tar, che la valutazione discrezionale circa sull'affidabilità nell'utilizzo dell'arma deve essere particolarmente rigorosa da parte dell'Amministrazione pubblica, le circostanze concrete rappresentate da parte ricorrente all'Autorità non sono state valutate. Per niente.
In effetti, nel provvedimento impugnato si dice:"...ritenuto che la suddetta memoria non apporta elementi utili ad addivenire ad una diversa valutazione circa l’affidabilità nella custodia delle armi, sia perché i fatti oggetto della comunicazione notizia di reato sono nel merito al vaglio della Autorità Giudiziaria, sia perché per come è fotografata la reale custodia delle armi e munizioni, chiunque che per qualsiasi motivo avesse avuto accesso all'abitazione in quel momento, anche legittimamente e non necessariamente superando le diverse barriere anti intrusione, avrebbe potuto impossessarsene, anche alla presenza del titolare approfittando di un semplice momento di distrazione di questi".
- Ma, vedendo bene, queste conclusioni si riferiscono ad un soggetto caratterizzato da una condotta di vita esente da mende e che non esercita professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi.
E’ questo il motivo per cui esse sono caratterizzate da una motivazione stereotipata e insufficiente a sorreggere il provvedimento di sospensione (fino all'esito favorevole del procedimento penale che lo vede coinvolto).
Il ricorso, in definitiva, è accolto e il provvedimento annullato in quanto basato su motivazioni stereotipe.
Vedi anche:
Armi / giudizio di inaffidabilità senza motivo: Ministero perde la causa
Come evitare revoca licenza armi
Custodia armi: quali regole seguire per rispettare la Legge?
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